Le principali novità, per quanto riguarda il codice della strada (cds), sono: - modifica allarticolo 186 cds (guida in stato di ebbrezza) con raddoppio della sospensione della patente di guida nellipotesi in cui, pur ricorrendo lipotesi di confisca, questa non sia applicabile in quanto il veicolo appartiene a persona estranea al reato (da non dimenticare che recentemente la Cassazione ha ritenuto doversi procedere alla confisca anche nel caso di veicolo in comproprietà quando uno dei comproprietari è il trasgressore)
- introduzione dellarticolo 219 bis cds. Qui è doverosa una puntualizzazione.
Due sono i commi di interesse: col primo si prevede che per il patentino siano applicabili tutte le regole fino ad ora seguite per la patente di guida: vale a dire, sanzioni accessorie del ritiro, sospensione, revoca, per guida con patentino ritirato, per guida con patentino sospeso, decurtazione dei punti.
Col secondo comma invece, che aveva la funzione di comma di chiusura per evitare che rimanessero escluse alcune fattispecie di guida (come per esempio la guida di ciclomotore con patente di guida), per un probabile errore dovuto allomissione di due fondamentali parole (a motore), alleffetto pratico, per i soggetti titolari di patente di guida, risultano applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione, revoca, decurtazione punti e quantaltro, anche nellipotesi di guida di veicolo per il quale la patente di guida non è prevista (vedi la bicicletta!).
Leffetto pratico è singolare: la guida in stato di ebbrezza in terza fascia sanzionatoria superiore a 1,5 g/l (solo per fare un esempio) comporta la sospensione della patente da uno a due anni, che raddoppiano per effetto dellarticolo 186 comma 2 bis nellipotesi di incidente con responsabilità, che raddoppiano se non è possibile applicare la confisca se il proprietario estraneo al reato. Altro esempio! Impegnare lintersezione con semaforo rosso in bicicletta, se il ciclista è titolare di patente: decurtazione punti sei; dodici se neopatentato
- modifica dell art. 193 cds, che prevede la confisca del veicolo che circoli con assicurazione falsa o contraffatta se il proprietario è anche il conducente; chi falsifica o altera l assicurazione si vedrà sospesa la patente per un anno
- introduzione dellarticolo 35 bis cds, che prevede il pagamento in misura ridotta della sanzione di euro 500,00 nellipotesi di lancio di cose o liquidi dai veicoli che insozzino la sede stradale.