La bici secondo il codice...

ramirez

Novellino
8 Febbraio 2009
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Sono venuto a fare un po di chiarezza, anche se lo norme sono molto confusionarie.
Io sono un vigile urbano appassionato di ciclismo,sento molto criticare che voi ciclisti siete una categoria molto tutelata.

Per prima cosa l'articolo 50 cita che i velocipedi debbono avere i catalifrangenti, il campanello ecc ecc, però sempre nell'articolo 50 comma 8 dice: "Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila".
Quindi anche le case costruttrici delle bici da corsa immettono sul mercato bici non a norma !
A questo punto se qualcuno prende una multa con la bici da corsa può far ricorso alla casa costruttrice.

Poi anche nell'utillizzo delle piste ciclabili c'erano alcune norme contrastanti tra loro.
Quindi con un decreto aggiuntivo non chiaro si è giunti a questa conclusione
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Quindi chi pratica ciclismo su strada dovrebbe appartenere ad una particolare categoria quindi se la strada non prevede il divieto ci circolazione per le bici si può utilizzare la strada pubblica.

Poi il bello e che c'è scritto nelle modalità stabilite nel regolamento infatti ogni pista ciclabile ha un suo regolamento, mi spiego meglio ogni comune può avere un regolamento per la pista ciclabile, addirittura ci sono comuni che la velocità massima è 10 km/h, poi il testo legge non fà nessuna distinzione tra pista ciclabile e pista ciclopedonale.
Ora vorrei vedere i professionisti ad allenarsi su una ciclopista ai 10 km/h.
Per quello che nè so io lo scorso 6 giugno doveva essere presentata alla camera una modifica sostanziale, basandosi sulle bozze indicative della comunità europea, ma dopo è caduto il governo è nessuno ne ha più parlato.
In ogni modo l'Italia (noi paghiamo) ogni hanno paga un ammenda di oltre 150 mila euro di multa all'europa per non aver adeguato il codice stradale relativo alla distinzione di pedoni e biciclette, come esiste nel resto d'europa.
Se avete altre domande fate pure.
 

Angelo.2701

Apprendista Scalatore
5 Febbraio 2008
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Verona
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Bici
Look 785 Huez
A parte il Codice è anche una questione di sicurezza: prevedendo di tornare dopo il tramonto mi sono attrezzato ed ho comprato questo faretto anteriore che ha una potenza fino a 90 lux (in pratica un faro di una moto)



BEL_SgPLS-il.jpg



e questo multiled posteriore che si vede anche di giorno ed assicura la visibiltà anche di lato.

550-og.jpg


Ora spero di stare a posto sia per il Codice che per la sicurezza!
 
M

mazzoblu

Guest
Mi riallaccio ad un altro topic, quello sul casco...
Una domanda semplice: in linea di principio con i nostri oggetti da millemila euro non ci potremmo girare per le strade perchè sprovvisti di alcuni gadget (luci, campanello, catarifrangenti) che il codice della strada rende obbligatori.
Ora, perchè non li mettiamo? Perchè pesano..? Non fanno figo? Stonano con l'immagine racing?
In fondo, campanello a parte, il resto è quasi invisibile, ci sono luci a batteria con i led che sono piccolissime e adesivi catarifrangenti che potrebbero stare anche dietro ai keo...

rifacendomi all'inzio di questa discussione...

la legge secondo me dovrebbe essere fatta meglio.
diciamo che sono un po' "pirata" in tutti i sensi ciclistici... :mrgreen:

per quanto riguarda il casco penso sia semrpe meglio metterlo, in gara che sia obbigatorio è giustissimo.
 

looping

Scalatore
7 Settembre 2007
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in costruzione ...
Le principali novità, per quanto riguarda il codice della strada (cds), sono: - modifica all’articolo 186 cds (guida in stato di ebbrezza) con raddoppio della sospensione della patente di guida nell’ipotesi in cui, pur ricorrendo l’ipotesi di confisca, questa non sia applicabile in quanto il veicolo appartiene a persona estranea al reato (da non dimenticare che recentemente la Cassazione ha ritenuto doversi procedere alla confisca anche nel caso di veicolo in comproprietà quando uno dei comproprietari è il trasgressore)
- introduzione dell’articolo 219 bis cds. Qui è doverosa una puntualizzazione.
Due sono i commi di interesse: col primo si prevede che per il patentino siano applicabili tutte le regole fino ad ora seguite per la patente di guida: vale a dire, sanzioni accessorie del ritiro, sospensione, revoca, per guida con patentino ritirato, per guida con patentino sospeso, decurtazione dei punti.
Col secondo comma invece, che aveva la funzione di comma di ”chiusura” per evitare che rimanessero escluse alcune fattispecie di guida (come per esempio la guida di ciclomotore con patente di guida), per un probabile errore dovuto all’omissione di due fondamentali parole (”a motore”), all’effetto pratico, per i soggetti titolari di patente di guida, risultano applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione, revoca, decurtazione punti e quant’altro, anche nell’ipotesi di guida di veicolo per il quale la patente di guida non è prevista (vedi la bicicletta!).
L’effetto pratico è singolare: la guida in stato di ebbrezza in terza fascia sanzionatoria – superiore a 1,5 g/l – (solo per fare un esempio) comporta la sospensione della patente da uno a due anni, che raddoppiano per effetto dell’articolo 186 comma 2 bis nell’ipotesi di incidente con responsabilità, che raddoppiano se non è possibile applicare la confisca se il proprietario estraneo al reato. Altro esempio! Impegnare l’intersezione con semaforo rosso in bicicletta, se il ciclista è titolare di patente: decurtazione punti sei; dodici se neopatentato
- modifica dell’ art. 193 cds, che prevede la confisca del veicolo che circoli con assicurazione falsa o contraffatta se il proprietario è anche il conducente; chi falsifica o altera l’ assicurazione si vedrà sospesa la patente per un anno
- introduzione dell’articolo 35 bis cds, che prevede il pagamento in misura ridotta della sanzione di euro 500,00 nell’ipotesi di lancio di cose o liquidi dai veicoli che insozzino la sede stradale.
 
Queste modifiche sono sicuramente una vendetta della lobby dell'auto.visto il crescente aumento di spazi riservati alle biciclette,(principalmente quelle da passeggio)centri storici chiusi,sedi stradali ridotte riduzione e pagamento per la sosta,il tutto condito dal fatto che toccare l'auto agli italiani e peggio che scopargli la moglie.
Basta solamente vedere in quanti rinunciano al mezzo motorizzato per gli spostamenti anche di pochi km in questo momento di crisi operai i cassa integrazione,che ovvviamente hanno la paga decurtata.
Oppure anche di politici che hanno basato la campagna elettorale sui centri storici aperti alle auto,perchè le lobby dei commercianti piangono causa dei centri commerciali facili da raggiungere in auto,ecco i ciclisti sono finiti in mezzo a questo tritacarne e si cerca di stritolarli,più che scelta tecnica questa è stata una scelta politica,qua a reggio per i vigili urbani le ciclabili sono un'intralcio alla circolazione,io sono prima di tutto uno che ha fatto la selta di non usare l'auto(non sono possesore)fortuna che lavoro ad una decina di km(20minuti)da casa al lavoro vi è una ciclabile che costeggia tutta la via emilia,per molti km in zona protetta,non mi ferma neanche l'acqua o la neve sono atrezzato,ma solo pochi dei miei 200 colleghi rinucia al"dio auto"e questi pochi abitano ad un centinaio di metri,ecco questa è la situazione casco luci e apparecchi acustici non sono niente è la parte normativa che preoccupa maggiormente come si circola in poche parole,cmq prima voglio vedere multare chi sosta sulle ciclabili o non si ferma per dare la precedenza a chi è sulle strisce pedonali,ovvviamente mi riferisco alle auto
 

marmar

Apprendista Scalatore
31 Ottobre 2008
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...per i soggetti titolari di patente di guida, risultano applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione, revoca, decurtazione punti e quant’altro, anche nell’ipotesi di guida di veicolo per il quale la patente di guida non è prevista (vedi la bicicletta!).
Credo che il comma potrebbe addirittura essere incostituzionale in quanto probabilmente in contrasto con l'art 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali

Come è possibile decurtare i punti della patente che è una abilitazione alla guida di un autoveicolo per una infrazione non commessa alla guida di un'auto? Allora anche se circolo a piedi dovrebbe valere la stessa cosa.

E se la patente non ce l'ho ma ho il foglio rosa?
E se la patente me l'hanno ritirata per una grave infrazione precedente?
Mi pare davvero una norma scritta con i piedi e con il solo intento punitivo:angrymod:
 

max70

Scalatore
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Sul fatto che la cosa è discutibile si sapeva,immaginate la vecchina che và a fare la spesa in bicicletta e che attraversa con il rosso o che và in contromano?!?!
 

robg

Pedivella
1 Aprile 2008
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a pedali
quoto!! queste norme poi in controtendenza a chi fa un uso professionale della patente ne posseggono due, una personale e una di lavoro.
insomma un gran casino, max occhio all'atpl non si sa mai :mrgreen:.

roberto

Non si va in cielo con la bicicletta, perché in cielo si va un po' più in fretta. Ma per il resto.... vai di pedale!
 

sailor.65

Novellino
8 Febbraio 2009
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Quindi chi pratica ciclismo su strada dovrebbe appartenere ad una particolare categoria quindi se la strada non prevede il divieto ci circolazione per le bici si può utilizzare la strada pubblica.

................
Se avete altre domande fate pure.

vorrei chiedere, se con la mia bdc circolo sulla carreggiata ad un certo punto trovo una ciclabile segnalata con il segnale d'obbligo blu, io non prendo la ciclabile ma resto sulla strada (dove tranbitano le auto per capirci) e purtoppo ho un incidente, per il fatto che con la mia bici non mi trovo sulla ciclabile ma sono sulla strada vengo sanzionato perche' non ho ottemperato all'obbligo di circolare sulla ciclabile e inoltre prenderò anche il torto dall'assicurazione anche se diciamo in condizioni normali avrei avuto ragione, è giusto?

Aggiungo finchè si tratta di un banale incidente va be', ma se ci sono danni fisici importanti per noi ciclisti è un problema serio.

Percui se circolando troviamo delle ciclabili dobbiamo sapere che se ci succede qualcosa siamo in torto.

Porto l'esempio di una signora che con la bici e la borsa della spesa ha avuto un incidente pero' lei non circolava sulla ciclabile che era disponibile in quel tratto, è stata sanzionata dai vigili per questo, d'altra parte i vigili hanno applicato la legge.

A volte i comuni per dire che hanno fatto una ciclabile prendono un marciapiede ci metteno un bel segnale blu e noi ciclisti siamo fregati....:cry Poi il sindaco col c.... che ci va in bici.
 

sindaco

Apprendista Scalatore
26 Aprile 2008
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Manfredonia
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vorrei chiedere, se con la mia bdc circolo sulla carreggiata ad un certo punto trovo una ciclabile segnalata con il segnale d'obbligo blu, io non prendo la ciclabile ma resto sulla strada (dove tranbitano le auto per capirci) e purtoppo ho un incidente, per il fatto che con la mia bici non mi trovo sulla ciclabile ma sono sulla strada vengo sanzionato perche' non ho ottemperato all'obbligo di circolare sulla ciclabile e inoltre prenderò anche il torto dall'assicurazione anche se diciamo in condizioni normali avrei avuto ragione, è giusto?

Aggiungo finchè si tratta di un banale incidente va be', ma se ci sono danni fisici importanti per noi ciclisti è un problema serio.

Percui se circolando troviamo delle ciclabili dobbiamo sapere che se ci succede qualcosa siamo in torto.

Porto l'esempio di una signora che con la bici e la borsa della spesa ha avuto un incidente pero' lei non circolava sulla ciclabile che era disponibile in quel tratto, è stata sanzionata dai vigili per questo, d'altra parte i vigili hanno applicato la legge.

A volte i comuni per dire che hanno fatto una ciclabile prendono un marciapiede ci metteno un bel segnale blu e noi ciclisti siamo fregati....:cry Poi il sindaco col c.... che ci va in bici.

La violazione di una norma, nel caso specifico l'obbligo di utilizzo della pista ciclabile, può essere fonte di attribuzione di responsabiltà del sinistro solo nel caso in cui vi abbia dato causa.
Se vieni tamponato su una strada statale parallela alla pista ciclabile, hai commesso una violazione sanzionabile ma tale violazione non è stata causa del sinistro attribuibile, invece, alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura.
L'esempio vale anche in caso di sinistro tra due autovetture.
Se una autovettura si trova in divieto di sosta e viene urtata riceverà la relativa contestazione della violazione ma verrà risarcita al 100 % o in misura inferiore nel caso in cui detta sosta costituisca una insidia per il conducente antagonista.
 

max70

Scalatore
29 Aprile 2004
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Desio (MB)
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quoto!! queste norme poi in controtendenza a chi fa un uso professionale della patente ne posseggono due, una personale e una di lavoro.
insomma un gran casino, max occhio all'atpl non si sa mai :mrgreen:.

roberto

Non si va in cielo con la bicicletta, perché in cielo si va un po' più in fretta. Ma per il resto.... vai di pedale!
Per fortuna lì non ci sono i punti,ma se fai la caz.. e sopravvivi ti tolgono semplicemente la licenza :wacko:
 

sailor.65

Novellino
8 Febbraio 2009
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La violazione di una norma, nel caso specifico l'obbligo di utilizzo della pista ciclabile, può essere fonte di attribuzione di responsabiltà del sinistro solo nel caso in cui vi abbia dato causa.
Se vieni tamponato su una strada statale parallela alla pista ciclabile, hai commesso una violazione sanzionabile ma tale violazione non è stata causa del sinistro attribuibile, invece, alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura.
L'esempio vale anche in caso di sinistro tra due autovetture.
Se una autovettura si trova in divieto di sosta e viene urtata riceverà la relativa contestazione della violazione ma verrà risarcita al 100 % o in misura inferiore nel caso in cui detta sosta costituisca una insidia per il conducente antagonista.

beh, se a noi resta solo la sanzione, e questa non inficia sulle responsabilita' del sinistro, possiamo ancora stare tranquilli.
Grazie.
 

Alfredo Panzini

Pignone
16 Giugno 2009
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bel giro di vite sulla sicurezza stradale (strombazzato ai 4 venti dal governo e dai media a libro paga) ma andassero ad emanare provvedimenti contro le stragi del sabato sera, gli ubriachi e i drogati al volante o camionisti che guidano per 24 ore di fila taroccando i cronotachigrafi. E non voglio parlare poi del resto. Saluti, A.P.
 
Ultima modifica:

bianker

Novellino
2 Giugno 2009
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Napoli
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Una piccola provocazione estiva:

"Nel caso di un incolonnamento di auto a causa di un semaforo, a prescindere se ci troviamo o meno in un centro abitato, si possono sorpassare le auto (ferme) a destra?"

Dando per scontato: la volontà di fermarsi al semaforo rosso (al pari delle autovetture) e che non ci sono piste ciclabili.

In un centro abitato, il sorpasso a destra, comporta il rischio di essere presi a "sportellate" dagli automobilisti che hanno appena parcheggiato e non si sono accorti della nostra presenza. Sorpassare a destra significa, quindi, attraversare un ristretto corridoio rappresentato dalle autovetture incolonnate (alla nostra sinistra) e le autovetture parcheggiate (alla nostra destra). Senza trascurare l'eventualità di pedoni che attraversano la strada trasversalmente (i pedoni napoletani, in realtà, sono famosi per il tipico attraversamento "in diagonale").

Perchè non sorpassare a sinistra, allora? Domanda legittima cui cerco di rispondere. 1) In caso di incolonnamento, c'è sempre l'automobilista furbo, che cerca di sfruttare lo spazio libero alla sua sinistra, con il conseguente rischio di essere travolti da "costui" (perdonate la volontà di distacco dalla categoria degli automobilisti, pur appartenendovi). 2) Il rischio pedoni è identico (se ci troviamo in un centro abitato). 3) Viene meno il rischio "sportellate" (se ci troviamo in un centro abitato), ma si aggiunge (in ogni caso) il rischio di auto in sorpasso provenienti dall'altro senso di marcia e che riducono sensibilmente il nostro spazio.

Vorrei, infine, ricordare che ai ciclisti è negato (di fatto), pedalare lungo la sede stradale. Si è costretti, infatti, a percorrere il margine estremo della strada, con tutti i rischi che questo comporta.

In attesa dell’abolizione di tutte le norme di natura eteronoma (morali e giuridiche) e che viga il primato dell'etica (unico esempio di norma autonoma, ovvero prodotta dall'individuo e non imposta da altri), alla vista di un semaforo, l’unica cosa che posso fare e compiere il più classico dei gesti apotropaici. Da qui, la mia personalissima necessità di tagliare regolarmente le unghie al fine di non graffiare il pantaloncino.