Questo è quello che dice il codice della Strada...effettivamente non dice se debbano essere intermittente o fisse...e non fa riferimento a nessuno codice di omologazione...parla solo di luci!
Poi se faranno un ulteriore precisazione con qualche emendamento...altro discorso...ma attualmente è così!
E il varia...va oltre le minime specifiche di visibilità...ci mancherebbe che nn fosse così...per quello che costa poi...inoltre dato che ha il firmware aggiornabile...se dovesse mai uscire una specifica omologazione...basta riprogrammare la luce è via!
Quello che hai linkato non è il Codice della Strada, è un "riassunto" (immagino proveniente da qualche sito).
Il CdS parla delle luci all' articolo 68 comma 1 sub c) : (I velocipedi devono essere muniti di) " per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
Quando devono esserci questi
attrezzi? lo dice il comma 2: " I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. "
Andiamolo a vedere questo articolo 152, comma 1. Dice:
"1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli (omissis) anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna (omissis)"
Le bici non sono citate.
Questo perchè l'art.152 è stato modificato appunto per inserire l'obbligo dei fari sulle strade extraurbano ed è stato riformulato in questo modo. La formulazione originale era "L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita'." Questa specificazione è stata spostata all'articolo 153, che riguarda però (e riguardava) solo i veicoli a motore.
Ovviamente la conseguenza di un simile pasticcio non può essere dedurre che le bici non abbiano obbligo di usare i fari di notte o se non c'è visibilità, è abbastanza probabile che per analogia si usi quanto disposto dall'articolo 153. Ma davvero non si capisce dove sia inserito l'obbligo di presenza delle luci ANCHE di giorno, quando l'articolo 68 dice esplicitamente "ore e casi previsti". Per cui "si può essere multati anche di giorno"
è un'interpretazione a mio parere abbastanza discutibile, a meno che vi siano precedenti solidi, come ho già scritto.
Questo per il "quando". Ma vediamo il "come".
Il regolamento di attuazione dell Codice della strada definisce nel dettaglio ciò che viene semplicemente enunciato nel CdS stesso.
L'articolo 224 definisce le luci ed i catarifrangenti:
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto» od altra simile.
L'appendice a cui fanno riferimento i commi 8,9 e 10 riguarda unicamente i catarifrangenti, per i quali è necessaria l'omologazione. Per le luci si resta in un limbo, in quanto l'omologazione non è prescritta, ma anche se ci fosse non è detto che l'installazione possa essere a norma.
Si possono fare alcune osservazioni. Per esempio che per la luce posteriore è previsto solo un limite inferiore di luminosità, mentre per quella anteriore c'è anche un limite massimo in una certa area (per evitare l'abbagliamento degli altri veicoli). Oppure che alla luce posteriore è chiesta una precisa visibilità laterale.