I doveri Medico-legali
Si ricorda brevemente le fondamentali attività in ambito legale cui il medico è tenuto nell'esercizio della professione.
Referto
Il referto è la comunicazione che ogni medico deve inoltrare all'Autorità Giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligò di riferire, dei casi nei quali ha prestato la sua opera e che possano avere carattere delittuoso per cui si debba procedere d'ufficio. (Il doping è reato penale)
Il referto deve essere fatto pervenire entro 48 ore, o immediatamente se il ritardo possa essere causa di pericolo. Deve essere indicata la persona alla quale è stata prestata assistenza con, possibilmente, le sue generalità, la località dove si trova o quanto altro valga ad identificarla, nonché il luogo, tempo e tutte le circostanze dell'intervento e del fatto compresi i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o possa causare.
Se più persone hanno prestato la loro opera, tutte sono obbligate al referto con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Non v'è obbligo del referto qualora la sua compilazione e presentazione all'Autorità giudiziaria espone a procedimento penale la persona assistita.
Per meglio capire i casi nei quali vi è obbligo di referto si possono schematicamente dividere i seguenti eventi:
- delitti contro la vita (omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo. omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, infanticidio);
- delitti contro lintegrità fisica (lesioni volontarie dolose da percosse, maltrattamenti, risse, abuso di mezzi di contenzione); (il medico era obbligato perchè in presenza di "presunto" reato contro l'integrità fisica di una persona.
- lesioni colpose, infortuni sul lavoro, malattie professionali e si procede dufficio (con conseguente obbligo del referto) in tutti i casi di delitti contro la vita, nei casi di lesioni personali volontarie dolose lievi, gravi, gravissime e nei casi di lesioni personali colpose gravi e gravissime per infortuni sul lavoro o per malattie professionali.
Rapporto
E' l'atto con cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio da notizia alla Autorità Giudiziaria di un reato, procedibile d'ufficio, di cui è venuto a conoscenza. Anche il rapporto, come il referto, è una denuncia qualificata: nel primo caso l'obbligo deriva dall'esercizio di una funzione o di un pubblico servizio, nel secondo è inerente all'esercizio della professione medica. Il rapporto è obbligatorio per tutti i reati procedibili d'ufficio.
Denuncia
La denuncia è la segnalazione all'Autorità, o ai pubblici uffici, di fatti di cui il medico è venuto a conoscenza e che interessano i pubblici poteri.