Doping tra gli amatori (parte 2)

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1 Giugno 2012
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OMONIMIA?


Un paio di anni fa veniva trovato positivo e squalificato un dilettante, tale Durante Matteo, corridore della Maltinti, ex promociclo, vincitore proprio quell'anno della classica Bologna-psso della Raticosa.
L'elenco squalificati della Fci testimonia i 2 anni di squalifica e la scadenza cade in data 24/07/1988.

Tuttavia in diverse granfondo quest'anno mi sono imbattuto in un atleta omonimo del sopracitato del team Manila, ligure anch'esso, classe 1988 anch'esso.
Per dir la verità a me sembrano la stessa persona.
Ne sapete qualcosa? E' solo un caso di omonimia o sono la stessa persona? La squalifica scade a luglio, ma, se effettivamente sono la stessa persona o la tabella fci non è aggiornata o qualcosa non quadra
 

nemorino

Ammiraglia
24 Febbraio 2009
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Brianza
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Trek Emonda SLR
è cosa buona e giusta anche se x sanzione pecuniaria seria io intendo 250.000,00 euro al cicloamatore trovato positivo e 250.000,00 euro al TEAM. Ovviamente dette somme sarebbero destinate alla lotta la doping, riscossione con procedure equitalia !

250.000,00 euro sono la classica somma senza senso visto che rimane solo sulla carta

se già ci fosse la possibilità di penali (sulla cui validità sarebbe il caso di fare qualche approfondimento) nell'atto di iscrizione alla squadra sarebbe un bene
 

utah

Maglia Amarillo
18 Dicembre 2006
8.895
347
Pampas Lacustre.
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Un caso alla Cicli Maggi
sul provvedimento di deferimento disposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. in data 18 febbraio 2008 nei confronti del non tesserato Riccardo Stefano Barotti.
Nell’ambito dell’attività investigativa denominata “OIL FOR DRUG” avviata dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità del Comando Carabinieri di Firenze, veniva sottoposto a vari accertamenti penali, tra gli altri, il sig. Riccardo Stefano Barotti, nato a Massa il 21.8.1952, ciclista amatoriale del “G.S. CICLI MAGGI”.
Dall'esame dell'informativa conclusiva di tali indagini, di cui alla nota n.1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità, sarebbe emersa l’esistenza di una vasta realtà illegale volta al traffico di sostanze farmacologicamente attive destinate al doping sportivo ed in particolar modo ad atleti, di vertice e non, praticanti il ciclismo in tutte le sue categorie (professionistico, dilettantesco ed amatoriale);
Gli investigatori ravvisavano, tra l'altro, l'esistenza di un'associazione per delinquere idonea a gestire una non modesta fascia di mercato composta da un nucleo fondamentale di nove ispiratori, fra i quali emergeva quale personaggio di primo piano Riccardo Stefano Barotti.
Tale realtà, si caratterizzava per l’esistenza di un’organizzazione complessa, anche per il numero di partecipanti - ben ramificata per la rete di vendita- finalizzata al traffico, per vero consistente, di sostanze dopanti, con riguardo, specifico, ad ormoni peptidici e glicoproteici e anabolizzanti, quali corticotropina (ACTH), eritreopoietina (EPO), ormone della crescita (GH), gonado-tropina corionica umana (HCG), testosterone e derivati.
Un ruolo di rilievo nella compagine organizzativa del surriferito quadro criminoso è stato riconosciuto, tra gli altri, a BAROTTI Riccardo Stefano che unitamente al figlio Alessandro e ad altri indagati costituivano elementi di spicco del ramo toscano dell’associazione.
Ciò avrebbe trovato riscontro nei racconti - riportati nell’informativa di conclusione delle indagini - del Baccin e dell’ex atlteta Salce i quali riferivano in particolare dell’esistenza di un meccanismo ben rodato attivo da anni, in cui il Barotti (unitamente ai Balestri, Buffoni ed Orsetti), costituiva come detto, il perno della filiera toscana dell’associazione
Così come dalle trascrizioni delle conversazioni, oggetto delle numerose intercettazioni telefoniche e puntualmente richiamate nell’atto di deferimento, dai pedinamenti, e perquisizioni domiciliari che hanno permesso di svelare il surriferito ruolo primario svolto dal Barotti nel panorama del traffico di sostanze vietate.
Analogamente dagli esiti della perquisizione personale eseguita in data 24.4.2004 a carico del Barotti Riccardo Stefano e sul motociclo tg AS17726 di proprietà del medesimo. In tale occasione i Carabinieri rinvenivano e sequestrarono nel bauletto posteriore del motociclo i seguenti prodotti vietati: n. 3 confezioni NESPO 60; n. 1 confezione di NESPO 20 a base di DARBEPOETINA. Come pure dall’esito della successiva perquisizione domiciliare eseguita in data 26.5.2004 presso l’abitazione della famiglia Barotti in Massa, località Marina di Massa in cui gli investigatori rinvenivano e sequestrarono i seguenti prodotti vietati: TAURINA 500mg.; Contenitore di Plastica colore verde su cui è indicata la sigla con pennarello HMB contenente 21 capsule di colore bianco – verde e 10 capsule gelatinose di colore giallo; n. 3 confezioni di FLEBOCORTID; n. 1 fiala di MEPIFORAN 20 mg.. I risultati del poderoso sforzo investigativo ipotizzavano, tra l’altro, a carico dell’odierno deferito una serie di ipotesi di reato e segnatamente: - reato p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associato con altri indagati mediante stabile organizzazione al fine di acquistare, illecitamente trafficare, commerciare, cedere, somministrare, assumere e far assumere specialità medicinali e sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche; - delitto di cui agli artt. 81, 2° comma, 112 del c.p. e 9 della L. 376/2000 per avere in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, commercializzato acquisito e somministrato numerose sostanze dopanti tra le quali(tra le quali, Andriol, Deca-Durabolin, Dhea, Efedrina, Eprex, Flebocortid, Geref, Globuren, Gonasi Hp, Humantrope, Igf-3, Kena-cort,...),: Sostanze e farmaci oggetto di distinta acquisizione e cessione a terzi avvenute in Roma, Fiano Romano, Rieti , Vetralla, Pisa, San Giuliano Terme, Marina di Pietrasanta, Pescara, Trieste ed altre località sino al Maggio 2004; - reato p. e p. dagli Artt. 81, II comma, 110 c.p., 2, I comma, e 9, I comma, Legge n. 376/2000 per avere, in concorso con altri indagati in più occasioni esecutive del medesimo disegno criminoso, somministrato farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall'Art. 2, I comma, somministrazione non giustificata da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e favorito comunque mediante prescrizioni, indicazioni di posologia e modalità di assunzione, l'utilizzo di farmaci e sostanze dopanti; - delitto di cui agli artt. 110, 56, 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 per aver in concorso tra loro commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi da Asci Renzo, Nocera Luciano e Giustarini Simone alcune specialità medicinali (Eprex); - delitto di cui agli artt. 56, 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 per aver esercitato abusivamente la professione di farmacista mediante atti idonei diretti in modo non equivoco a fornire a Merlo Alessandro (che se non sbaglio ha vinto due tappe al giro ciclistico del fvg quest'anno) specialità medicinali idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche dell’atleta. - reato p. e p. dagli artt. 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 perché in concorso con altri, così anche esercitando abusivamente la professione di farmacista cedevano a Buffoni Dino specialità medicinali idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, tra cui: ANDRIOL . L’atleta non si presentava a nessuna delle convocazioni dell’UPA (del 17.12.2007, 7.1.2008) per essere sentito in relazione agli esiti delle suindicate indagini.
L'Ufficio di Procura Antidoping, sulla base degli citati elementi di prova costituiti dunque:
(a) dall'informativa di conclusione di indagini di cui alla nota n.1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità per il citato procedimento penale n.33917/03 e relative intercettazioni; (b) dalla richiesta di applicazione di misure cautelari ex Art. 272 e ss. c.p.p. avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 maggio 2004 a carico, fra gli altri, di Riccardo Stefano Barotti; c) del verbale di perquisizione e sequestro del 20.5.2006; con provvedimento del 18 febbraio 2008 (procedimento d'indagine n.32/07) disponeva il deferimento del non tesserato Riccardo Stefano Barotti innanzi a questo Giudice, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (G.U.I.). Ad avviso della Procura Antidoping infatti, alla luce di quanto sopra, emergeva chiaramente ed inequivocabilmente la responsabilità del Riccardo Stefano Barotti per avere posto in essere le violazioni di cui ai seguenti Articoli delle vigenti Norme Sportive Antidoping: - Art. 2.2 ( uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito); - Art. 2.6 (Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti); - Art. 2.7 (Traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti); - Art. 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione delle regole antidoping). Per quanto esposto l'Ufficio di Procura Antidoping, "...tenuto conto della gravità e moltepli-cità delle violazioni contestate e dei numerosi riscontri oggettivi sopra evidenziati..." riteneva che al Riccardo Stefano Barotti vada irrogata la sanzione massima prevista dall'Art. 10.4.2 delle Norme Sportive Antidoping ovvero la squalifica a vita. Tuttavia considerato che, come da comunicazione del 29 gennaio 2008 della Federazione Ciclistica Italiana, Riccardo Stefano Barotti non risulta attualmente tesserato con la predetta Federazione, l'Ufficio di Procura Antidoping nel citato provvedimento di deferimento del 18 febbraio 2008, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 10.4.2 delle Norme Sportive Antido-ping e dell'Art. 3 punto 7 (ora Art. 4 punto 7) del Procedimento disciplinare e Istruzioni ope-rative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, chiedeva l'applicazione per il Riccardo Stefano Barotti della sanzione della inibizione a vita a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte a manife-stazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai pre-detti enti sportivi. All'udienza del 10 marzo 2008 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Piu' volte pubblicato in questo forum.
Esiste la sentenza del gup se la si vuole trovare.

Magia Nera non guiderà piu' l'ammiraglia dei Maggi.
Ma questo Team ha avuto, tali e tanti casi conclamati di Doping.

Che il solo accettare inscrizione di un suo inscritto ad una prova amatoriale, sia essa Gf, gara in circuito o semplicemente sgambata per ciclombre...
Corrisponde ad un sacrilegio etico!!

Ma pure a Corvara che fanno tanto i Fighi, stè scamorze di pseudoatleti se li beccano dal primo all'ultimo!!!

Altro Mistero insoluto, questi riescono sempre a trovare ottimi sponsor...
 
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alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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COLNAGO extreme C
250.000,00 euro sono la classica somma senza senso visto che rimane solo sulla carta

se già ci fosse la possibilità di penali (sulla cui validità sarebbe il caso di fare qualche approfondimento) nell'atto di iscrizione alla squadra sarebbe un bene

senza senso ?

1. fermo amministrativo su beni mobili
2. ipoteca legale su beni immobili
3. pignoramento del 5° dello stipendio
4. pignoramento c/c bancari

al cicloamatore e al presidente del TEAM

non mi pare proprio senza senso
 

alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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COLNAGO extreme C
.........................
Che il solo accettare inscrizione di un suo inscritto ad una prova amatoriale, sia essa Gf, gara in circuito o semplicemente sgambata per ciclombre...
Corrisponde ad un sacrilegio etico!!

Ma pure a Corvara che fanno tanto i Fighi, stè scamorze di pseudoatleti se li beccano dal primo all'ultimo!!!

Altro Mistero insoluto, questi riescono sempre a trovare ottimi sponsor...

o-o

colpito, affondato !
 

nemorino

Ammiraglia
24 Febbraio 2009
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senza senso ?

1. fermo amministrativo su beni mobili
2. ipoteca legale su beni immobili
3. pignoramento del 5° dello stipendio
4. pignoramento c/c bancari

al cicloamatore e al presidente del TEAM

non mi pare proprio senza senso

secondo te..... è facile recuperare 250.000 euro?! ;nonzo%

da un comune mortale...?

se non ha intestato un immobile di un certo pregio (diciamo pure 400.000 euro di valore di mercato almeno) non arriverai mai ad avvicinarti a certe somme

arrivare a 250000 euro con 1/5 dello stipendio (roba da 1000/1500 euro all'anno) è impossibile (ci vogliono 200 anni di stipendio), a meno che faccia il calciatore (e allora non andrebbe in bici)


in Italia purtroppo vige questa cosa... pene esemplari (e poi non si scontano), sanzioni pecuniarie elevatissime (poi non si pagano)

se si vuole far leva sul deterrente e lo spauracchio di 250000 euro lo si faccia, se si crede di portarli a casa vabbè lasciamo perdere

e poi chi li dovrebbe recuperare sti soldi? la federazione?

a che titolo?

di sanzione pecuniaria amministrativa? penale?

e la proporzionalità della pena dove la mettiamo?

250.000 euro sono l'equivalente di oltre 3 anni di reclusione..... sono sanzioni assurde ed illegittime

se invece si tratta di ente privato a dover recuperare diventa dubbia la legittimità della cosa (e i rischi di spendere più soldi di quanti se ne recuperino è alto)
 

Clodovico

Mago di Otz
30 Ottobre 2006
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Milano Milano
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Feathery Princess & Dark Mistress
E' bello vedere che si fanno illazioni a dismisura e poi quando viene pubblicata una notizia certa nessuno la commenta.

Ma tranquilli la psicologia del dietrologo di professione credo sia nota a tutti.
 

alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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secondo te..... è facile recuperare 250.000 euro?! ;nonzo%

da un comune mortale...?

se non ha intestato un immobile di un certo pregio (diciamo pure 400.000 euro di valore di mercato almeno) non arriverai mai ad avvicinarti a certe somme

arrivare a 250000 euro con 1/5 dello stipendio (roba da 1000/1500 euro all'anno) è impossibile (ci vogliono 200 anni di stipendio), a meno che faccia il calciatore (e allora non andrebbe in bici)


in Italia purtroppo vige questa cosa... pene esemplari (e poi non si scontano), sanzioni pecuniarie elevatissime (poi non si pagano)

se si vuole far leva sul deterrente e lo spauracchio di 250000 euro lo si faccia, se si crede di portarli a casa vabbè lasciamo perdere

e poi chi li dovrebbe recuperare sti soldi? la federazione?

a che titolo?

di sanzione pecuniaria amministrativa? penale?

e la proporzionalità della pena dove la mettiamo?

250.000 euro sono l'equivalente di oltre 3 anni di reclusione..... sono sanzioni assurde ed illegittime

se invece si tratta di ente privato a dover recuperare diventa dubbia la legittimità della cosa (e i rischi di spendere più soldi di quanti se ne recuperino è alto)

i soggetti in questione (cicloamatore e presidente del TEAM) non potrebbero mai + intestarsi beni a vita, oltre alla RADIAZIONE da ogni manifestazione ciclistica ovviamente !
 

Clodovico

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non ho cugini che corrono,mi basta quello che vedo con i miei occhi, e cioè le stesse persone che ora mi violentano,sono le stesse che pochi anni orsono quando per sbaglio entravano in una fuga(ah gia il ciclismo è fatto anche di altre componenti che non il solo pestare sui pedali come un animale,ma anche intelligenza,saper leggere una corsa scaltrezza)ti supplicavano di calare un pelo perche non riuscivano a dare i cambi...ora vanno via a 50 all'ora senza manco respirare,al limite dell'ipossia...fare una denuncia ad sosdoping ecceteera comporta che il soggettto in questione sia tesserato per la FCI...non so se prendono in considerazione gli enti,tra le altre cose le persone cui mi riferisco fanno parte dell'UDACE..o come si chiama ora
Si certo, esiste sempre un motivo per non fare nulla, conosco la psicologia del caso.
 

nemorino

Ammiraglia
24 Febbraio 2009
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come in molti ripetono e straripetono bisognerebbe vietare l'iscrizione ad ogni manifestazione a squadre che hanno visto i loro atleti (anche uno solo) colpiti da provvedimenti

e magari fideiussioni a garanzia delle spese e sanzioni pecuniarie (certo più modeste dei 250000 di cui si parlava) in caso di provvedimenti

io introdurrei (anche se difficilmente accoglibile nel nostro sistema) l'impossibilità per uno sponsor legato a squadre oggetto di squalifiche di sponsorizzare team ciclistici per un tot di anni
 

nemorino

Ammiraglia
24 Febbraio 2009
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i soggetti in questione (cicloamatore e presidente del TEAM) non potrebbero mai + intestarsi beni a vita, oltre alla RADIAZIONE da ogni manifestazione ciclistica ovviamente !


il provvedimento di sospensione/radiazione è sacrosanto

ma i 250.000 euro sono una follia in un sistema come il nostro

non parlo dal punto di vista "morale" o etico ma giuridico... bisognerebbe già verificare se sia possibile introdurre sanzioni pecuniarie...

ovvio non parlo delle sanzioni penali, quelle sono altra cosa e, come ti ho detto, 250.000 euro di sanzione penale non è ammessa nel nostro ordinamento
 

nemorino

Ammiraglia
24 Febbraio 2009
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Un caso alla Cicli Maggi
sul provvedimento di deferimento disposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. in data 18 febbraio 2008 nei confronti del non tesserato Riccardo Stefano Barotti.
Nell’ambito dell’attività investigativa denominata “OIL FOR DRUG” avviata dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità del Comando Carabinieri di Firenze, veniva sottoposto a vari accertamenti penali, tra gli altri, il sig. Riccardo Stefano Barotti, nato a Massa il 21.8.1952, ciclista amatoriale del “G.S. CICLI MAGGI”.
Dall'esame dell'informativa conclusiva di tali indagini, di cui alla nota n.1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità, sarebbe emersa l’esistenza di una vasta realtà illegale volta al traffico di sostanze farmacologicamente attive destinate al doping sportivo ed in particolar modo ad atleti, di vertice e non, praticanti il ciclismo in tutte le sue categorie (professionistico, dilettantesco ed amatoriale);
Gli investigatori ravvisavano, tra l'altro, l'esistenza di un'associazione per delinquere idonea a gestire una non modesta fascia di mercato composta da un nucleo fondamentale di nove ispiratori, fra i quali emergeva quale personaggio di primo piano Riccardo Stefano Barotti.
Tale realtà, si caratterizzava per l’esistenza di un’organizzazione complessa, anche per il numero di partecipanti - ben ramificata per la rete di vendita- finalizzata al traffico, per vero consistente, di sostanze dopanti, con riguardo, specifico, ad ormoni peptidici e glicoproteici e anabolizzanti, quali corticotropina (ACTH), eritreopoietina (EPO), ormone della crescita (GH), gonado-tropina corionica umana (HCG), testosterone e derivati.
Un ruolo di rilievo nella compagine organizzativa del surriferito quadro criminoso è stato riconosciuto, tra gli altri, a BAROTTI Riccardo Stefano che unitamente al figlio Alessandro e ad altri indagati costituivano elementi di spicco del ramo toscano dell’associazione.
Ciò avrebbe trovato riscontro nei racconti - riportati nell’informativa di conclusione delle indagini - del Baccin e dell’ex atlteta Salce i quali riferivano in particolare dell’esistenza di un meccanismo ben rodato attivo da anni, in cui il Barotti (unitamente ai Balestri, Buffoni ed Orsetti), costituiva come detto, il perno della filiera toscana dell’associazione
Così come dalle trascrizioni delle conversazioni, oggetto delle numerose intercettazioni telefoniche e puntualmente richiamate nell’atto di deferimento, dai pedinamenti, e perquisizioni domiciliari che hanno permesso di svelare il surriferito ruolo primario svolto dal Barotti nel panorama del traffico di sostanze vietate.
Analogamente dagli esiti della perquisizione personale eseguita in data 24.4.2004 a carico del Barotti Riccardo Stefano e sul motociclo tg AS17726 di proprietà del medesimo. In tale occasione i Carabinieri rinvenivano e sequestrarono nel bauletto posteriore del motociclo i seguenti prodotti vietati: n. 3 confezioni NESPO 60; n. 1 confezione di NESPO 20 a base di DARBEPOETINA. Come pure dall’esito della successiva perquisizione domiciliare eseguita in data 26.5.2004 presso l’abitazione della famiglia Barotti in Massa, località Marina di Massa in cui gli investigatori rinvenivano e sequestrarono i seguenti prodotti vietati: TAURINA 500mg.; Contenitore di Plastica colore verde su cui è indicata la sigla con pennarello HMB contenente 21 capsule di colore bianco – verde e 10 capsule gelatinose di colore giallo; n. 3 confezioni di FLEBOCORTID; n. 1 fiala di MEPIFORAN 20 mg.. I risultati del poderoso sforzo investigativo ipotizzavano, tra l’altro, a carico dell’odierno deferito una serie di ipotesi di reato e segnatamente: - reato p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associato con altri indagati mediante stabile organizzazione al fine di acquistare, illecitamente trafficare, commerciare, cedere, somministrare, assumere e far assumere specialità medicinali e sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche; - delitto di cui agli artt. 81, 2° comma, 112 del c.p. e 9 della L. 376/2000 per avere in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, commercializzato acquisito e somministrato numerose sostanze dopanti tra le quali(tra le quali, Andriol, Deca-Durabolin, Dhea, Efedrina, Eprex, Flebocortid, Geref, Globuren, Gonasi Hp, Humantrope, Igf-3, Kena-cort,...),: Sostanze e farmaci oggetto di distinta acquisizione e cessione a terzi avvenute in Roma, Fiano Romano, Rieti , Vetralla, Pisa, San Giuliano Terme, Marina di Pietrasanta, Pescara, Trieste ed altre località sino al Maggio 2004; - reato p. e p. dagli Artt. 81, II comma, 110 c.p., 2, I comma, e 9, I comma, Legge n. 376/2000 per avere, in concorso con altri indagati in più occasioni esecutive del medesimo disegno criminoso, somministrato farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall'Art. 2, I comma, somministrazione non giustificata da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e favorito comunque mediante prescrizioni, indicazioni di posologia e modalità di assunzione, l'utilizzo di farmaci e sostanze dopanti; - delitto di cui agli artt. 110, 56, 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 per aver in concorso tra loro commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi da Asci Renzo, Nocera Luciano e Giustarini Simone alcune specialità medicinali (Eprex); - delitto di cui agli artt. 56, 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 per aver esercitato abusivamente la professione di farmacista mediante atti idonei diretti in modo non equivoco a fornire a Merlo Alessandro (che se non sbaglio ha vinto due tappe al giro ciclistico del fvg quest'anno) specialità medicinali idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche dell’atleta. - reato p. e p. dagli artt. 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00 perché in concorso con altri, così anche esercitando abusivamente la professione di farmacista cedevano a Buffoni Dino specialità medicinali idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, tra cui: ANDRIOL . L’atleta non si presentava a nessuna delle convocazioni dell’UPA (del 17.12.2007, 7.1.2008) per essere sentito in relazione agli esiti delle suindicate indagini.
L'Ufficio di Procura Antidoping, sulla base degli citati elementi di prova costituiti dunque:
(a) dall'informativa di conclusione di indagini di cui alla nota n.1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità per il citato procedimento penale n.33917/03 e relative intercettazioni; (b) dalla richiesta di applicazione di misure cautelari ex Art. 272 e ss. c.p.p. avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 maggio 2004 a carico, fra gli altri, di Riccardo Stefano Barotti; c) del verbale di perquisizione e sequestro del 20.5.2006; con provvedimento del 18 febbraio 2008 (procedimento d'indagine n.32/07) disponeva il deferimento del non tesserato Riccardo Stefano Barotti innanzi a questo Giudice, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping (G.U.I.). Ad avviso della Procura Antidoping infatti, alla luce di quanto sopra, emergeva chiaramente ed inequivocabilmente la responsabilità del Riccardo Stefano Barotti per avere posto in essere le violazioni di cui ai seguenti Articoli delle vigenti Norme Sportive Antidoping: - Art. 2.2 ( uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito); - Art. 2.6 (Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti); - Art. 2.7 (Traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti); - Art. 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione delle regole antidoping). Per quanto esposto l'Ufficio di Procura Antidoping, "...tenuto conto della gravità e moltepli-cità delle violazioni contestate e dei numerosi riscontri oggettivi sopra evidenziati..." riteneva che al Riccardo Stefano Barotti vada irrogata la sanzione massima prevista dall'Art. 10.4.2 delle Norme Sportive Antidoping ovvero la squalifica a vita. Tuttavia considerato che, come da comunicazione del 29 gennaio 2008 della Federazione Ciclistica Italiana, Riccardo Stefano Barotti non risulta attualmente tesserato con la predetta Federazione, l'Ufficio di Procura Antidoping nel citato provvedimento di deferimento del 18 febbraio 2008, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 10.4.2 delle Norme Sportive Antido-ping e dell'Art. 3 punto 7 (ora Art. 4 punto 7) del Procedimento disciplinare e Istruzioni ope-rative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, chiedeva l'applicazione per il Riccardo Stefano Barotti della sanzione della inibizione a vita a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte a manife-stazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai pre-detti enti sportivi. All'udienza del 10 marzo 2008 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Piu' volte pubblicato in questo forum.
Esiste la sentenza del gup se la si vuole trovare.

Magia Nera non guiderà piu' l'ammiraglia dei Maggi.
Ma questo Team ha avuto, tali e tanti casi conclamati di Doping.

Che il solo accettare inscrizione di un suo inscritto ad una prova amatoriale, sia essa Gf, gara in circuito o semplicemente sgambata per ciclombre...
Corrisponde ad un sacrilegio etico!!

Ma pure a Corvara che fanno tanto i Fighi, stè scamorze di pseudoatleti se li beccano dal primo all'ultimo!!!

Altro Mistero insoluto, questi riescono sempre a trovare ottimi sponsor...

ma c'è già una condanna definitiva? a quanto (una mia curiosità)
 

alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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COLNAGO extreme C
il provvedimento di sospensione/radiazione è sacrosanto

ma i 250.000 euro sono una follia in un sistema come il nostro

non parlo dal punto di vista "morale" o etico ma giuridico... bisognerebbe già verificare se sia possibile introdurre sanzioni pecuniarie...

ovvio non parlo delle sanzioni penali, quelle sono altra cosa e, come ti ho detto, 250.000 euro di sanzione penale non è ammessa nel nostro ordinamento

non è una sanzione penale è un'ammenda x il fatto commesso

cmq, preferisci leggere 100 mila o 50 mila, poco importa, basta che sia molto onerosa e colpisca cicloamatore e TEAM o-o
 

nemorino

Ammiraglia
24 Febbraio 2009
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non è una sanzione penale è un'ammenda x il fatto commesso

cmq, preferisci leggere 100 mila o 50 mila, poco importa, basta che sia molto onerosa e colpisca cicloamatore e TEAM o-o
ho capito la natura della sanzione ma quello che intendo è che non è così facile introdurre sanzioni pecuniarie (chiamale come vuoi)

tanto meno è facile disporre di strumenti per recuperare quei soldi (non è che il fermo amministrativo o equitalia li puoi scomodare così facilmnente, devi essere un soggetto legittimato a farlo.... la federazione è un ente di diritto privato, non un ente pubblico

i problemi sono parecchi.... un conto sono squalifiche e radiazioni ma non è altrettanto semplice imporre sanzioni pecuniarie e azionare strumenti idonei per il recupero delle stesse

praticabile è invece la sanzione pecuniaria penale (e in quel caso è lo Stato direttamente a muoversi)
 
1 Giugno 2012
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Trek madone
non è una sanzione penale è un'ammenda x il fatto commesso

cmq, preferisci leggere 100 mila o 50 mila, poco importa, basta che sia molto onerosa e colpisca cicloamatore e TEAM o-o

E se l'amatore agisce di sua sponte, senza connivenza del team?

Sarebbe gia tanto avere la certezza della pena. Squalifiche a vita o comunque per tempi un po' più lunghi rispetto ai canonici 2 anni
 

alessandr

Apprendista Cronoman
19 Maggio 2009
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E se l'amatore agisce di sua sponte, senza connivenza del team?

Sarebbe gia tanto avere la certezza della pena. Squalifiche a vita o comunque per tempi un po' più lunghi rispetto ai canonici 2 anni

il team deve essere coinvolto per responsabilità oggettiva

questo vorrebbe dire occhi apertissimi da parte di tutti anche dei compagni di squadra e bannaggio immediato

oggi il furbetto di turno quasi viene "ammirato"
 

lufrenk

Maglia Amarillo
22 Settembre 2007
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in un angolo della liguria
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super6 evohm
OMONIMIA?


Un paio di anni fa veniva trovato positivo e squalificato un dilettante, tale Durante Matteo, corridore della Maltinti, ex promociclo, vincitore proprio quell'anno della classica Bologna-psso della Raticosa.
L'elenco squalificati della Fci testimonia i 2 anni di squalifica e la scadenza cade in data 24/07/1988.

Tuttavia in diverse granfondo quest'anno mi sono imbattuto in un atleta omonimo del sopracitato del team Manila, ligure anch'esso, classe 1988 anch'esso.
Per dir la verità a me sembrano la stessa persona.
Ne sapete qualcosa? E' solo un caso di omonimia o sono la stessa persona? La squalifica scade a luglio, ma, se effettivamente sono la stessa persona o la tabella fci non è aggiornata o qualcosa non quadra

e lui...tranquillo l'ho beccato a Zuccarello...
 
1 Giugno 2012
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Trek madone
e lui...tranquillo l'ho beccato a Zuccarello...

Ah, allora i miei sospetti erano fondati.....e allora come la metteiamo? Spero che ci sia stato uno sconto di pena a noi ignoto. Perchè altrimenti sarebbe grave.
Possibile che nessuno se ne sia accorto.
Ripeto, spero vivamente che ci sia una spiegazione perchè altrimenti vuol dire che non viviamo in Italia ma nel "Paese dei balocchi"


Mi ricordo quel giorno alla raticosa.
L'intervistatore al termine della gara:-Quando hai capito che avresti vinto.
La risposta di Durante:-Fin dalla partenza.

Ahahahaha e ci credo con tutto quello che aveva mangiato:-x
 
Stato
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