Per quanto riguarda le
Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad accezione del fatto che
l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).
Per quanto riguarda le
Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
ma queste disposizioni ci sono sempre state?

art 2, comma 4, lettera b) richiama lavoro, studio, salute, necessità