Puoi citare la legge a cui ti riferisci?
Per quanto ne so io, nelle compravendite tra privati non esistono vincoli o obblighi di questo tipo (che invece ci sono per chi svolge l'attività di commerciale, a fronte di un accordo o impegno scritto o dopo la corresponsione di una caparra per la quale fa fede la ricevuta).
Art. 1326 c.c.
<< Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la
proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui
stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura
dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente puo' ritenere efficace l'accettazione tardiva,
purche' ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma
determinata, l'accettazione non ha effetto se e' data in forma
diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova
proposta. >>
Io sapevo che erano medesime sia tra privati che tra un venditore che un privato. D’altronde tutte le altre norme che vanno a tutelare il compratore (per esempio vizi occulti o altro), valgono anche tra privati