Concordo, hai specificato giustamente alcuni aspetti che avevo compresso per non dilungarmi troppo.ni.
denominatore comune alla limitazione è la riserva di legge.
libertà personale vs libertà di movimento vs. libertà di circolazione.
se ti ficcano in casa, non è più compressione libertà di movimento, ma compressione libertà personale.
capitolo costituzionalità o meno del dpcm in materia di libertà personale: è un po' più complessa.
chi sospetta (a ragione) mette in evidenza che il governo con un decreto legge ( convertito subito in legge) si è autoattribuito potrei speciali, fuori dai casi previsti dalla Costituzione, delegando il Presidente del Consiglio ad emanare norme per il contenimento della diffusione COVID anche di carattere penale (ricordate le conseguenze in caso della prima trasgressione ai divieti) con atto sostanzialmente amministrativo (il dpcm) in chiaro sfregio al principio della riserva di legge che prevede che ogni limitazione alla libertà personale debba avvenire per mezzo della legge. (e non ad es. di un regolamento)
se fosse stato il solo decreto legge sarebbe stato diverso, bastava la conversione per stigmatizzare l'operato ed anzi i più hanno criticato proprio l'abdicazione da tale modalità di legiferazione d'urgenza (avrebbe comunque coinvolto il Parlamento)
qui, invece, il decreto del presidente consiglio dei ministri NON passa per nessuna conversione, ma è soggetto solo a limiti di durata temporale.
il che varrebbe a dire che con atto sostanzialmente amministrativo ad efficacia temporale limitata, si potrebbe limitare la libertà delle persone, che è una bestemmia costituzionale.
capite ora il senso della frettolosa retromarcia verso la derubricazione in sanzione amministrativa successivamente effettuata?
spacciata come mezzo avente efficacia dissuasiva maggiore in virtù della pronta esigibilità dei soldini, ma, in pratica, ammissione di errore da penna blu.