E' tornato il momento di pedalare in solitaria ?

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Paolofog

Novellino
28 Marzo 2016
58
9
Visita sito
Bici
Cube gtc sl 2015
In ogni caso con la tua testimonianza non si dimostra né che lo consente né che non lo consente... Dimostra che fanno pochi controlli al momento, quello si. Anche a me i carabinieri mi hanno superato ma non mi hanno fermato (ero cmq nel comune ma non hanno controllato)
Volevo dire che non fermandoti
Io vorrei provare a riepilogare quel che è scritto nel DPCM riguardo l'attività sportiva nelle zone rosse.

Articolo 1, comma 9, lettera d (misure di carattere generale, valevole per l'intero territorio nazionale):


Articolo 3, comma 4, lettera a (valevole in zona rossa)


Articolo 3, comma 4, lettera e (valevole in zona rossa)


La parte evidenziata in grassetto dell'art.3, comma 4, lettera a vieta qualsiasi tipo di spostamento anche all'interno del territorio designato come zona rossa, perciò in linea teorica non si potrebbe fare attività motoria o sportiva perché non ci si potrebbe muovere di casa (letteralmente).
La parte sottolineata dell'art.3, comma 4, lettera e serve per estendere quanto detto sopra. Al fine di consentire l'attività motoria, è necessario (e qui basta un po' di logica per capirlo) NON APPLICARE il divieto di spostamento entro i territori all'attività motoria stessa (perchè altrimenti non potrei spostarmi nemmeno dentro il territorio, indipendentemente dal comune o meno), per questo motivo è necessario introdurre una nuova limitazione territoriale più specifica con la dicitura "in prossimità della propria abitazione".

E ora veniamo alla parte in grassetto dell'art.3, comma 4, lettera e. Se io applicassi il divieto di spostamento nei territori, non potrei consentire l'attività sportiva. Motivo per cui, al fine di consentire l'attività sportiva, è necessario NON APPLICARE il divieto di spostamento nei territori, regolando (se necessario) l'attività sportiva con una limitazione territoriale specifica. Ma tale limitazione, come evidente dal testo (e diversamente da quanto accade per l'attività motoria) non esiste.

Perciò non vedo come sia possibile sostenere che non ci si può spostare al di fuori del comune. Se posso spostarmi dentro il comune, allora cade da un punto di vista logico tutto il divieto dell'articolo 3, comma 4, lettera a, poichè lo spostamento dentro il comune è a tutti gli effetti uno spostamento dentro il territorio (dove per territorio intendo la porzione geografica sottoposta ad una catalogazione omogenea del rischio, per esempio Piemonte tutto zona rossa). Se cade il divieto dell'art.3, che cosa mi impedisce di spostarmi fuori dal mio comune? Nulla, eventualmente me lo impedirebbe una postilla analoga a quanto è stato messo per l'attività motoria. Ma per l'attività sportiva tale postilla non c'è, perciò (secondo me) tutto l'impianto logico della limitazione comunale non sta nè in cielo nè in terra.
Devi considerare il punto 5 che dice che tutte le norme della zona Arancio si applicano anche alla zona Rossa. Leggi poi la parte dell arancio articolo 2 cosa deduci? Che non si può uscire dal comune e nessuna deroga per lo sport è concessa. Ora il legame tra Arancio eRosaa non è così evidente. Ma a me pare chiaro che in zona Arancio non puoi uscire dal. Comune. Avrebbe senso poter uscire da comune in zona Rossa e non in zona Arancio?
 
  • Mi piace
Reactions: odisseo87_eliminato

jacknipper

Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.968
13.821
Visita sito
Bici
Colnago per la strada & Kona per il fango
In ogni caso con la tua testimonianza non si dimostra né che lo consente né che non lo consente... Dimostra che fanno pochi controlli al momento, quello si. Anche a me i carabinieri mi hanno superato ma non mi hanno fermato (ero cmq nel comune ma non hanno controllato)
Io non ho la pretesa di dimostrare nulla
Conosco l'italiano e so leggere un DPCM ed è chiaramente scritta la possibilità di fare attività sportiva con l'unico limite territoriale la regione e l'individualità.
Limiti comunali non sono scritti da nessuna parte, sul DPCM, ma solo in interpretazioni di siti web, FCI ecc che valgono 0.
La circolare del ministero dell'interno è una prova ulteriore.
Le pattuglie da me incontrate potevano tranquillamente fermarmi, se non per multarmi quantomeno per farmi la "ramanzina", invece nulla.
Detto questo io mi sono sempre attenuto a ciò che c'è sui dpcm: posso uscire? Esco. Non posso come in primavera? Faccio i rulli.
 

Paolofog

Novellino
28 Marzo 2016
58
9
Visita sito
Bici
Cube gtc sl 2015
Io non ho la pretesa di dimostrare nulla
Conosco l'italiano e so leggere un DPCM ed è chiaramente scritta la possibilità di fare attività sportiva con l'unico limite territoriale la regione e l'individualità.
Limiti comunali non sono scritti da nessuna parte, sul DPCM, ma solo in interpretazioni di siti web, FCI ecc che valgono 0.
La circolare del ministero dell'interno è una prova ulteriore.
Le pattuglie da me incontrate potevano tranquillamente fermarmi, se non per multarmi quantomeno per farmi la "ramanzina", invece nulla.
Detto questo io mi sono sempre attenuto a ciò che c'è sui dpcm: posso uscire? Esco. Non posso come in primavera? Faccio i rulli.nella
Nella zona Arancio c'è il limite comunale e nessuna deroga è consentita per lo sport. Prova a leggere. Probabilmente questo limite vale anche per la Rossa che eredita la norma come indicato nell articolo 3. Anche se non ne sono sicuro. Ma. Se non fosse così avrebbe senso limite comunale nella Arancio e non nella Rossa?
 

Paolore

via col vento
13 Luglio 2012
2.009
1.933
59
albinea
Visita sito
Bici
Nevi titanio
Io vorrei provare a riepilogare quel che è scritto nel DPCM riguardo l'attività sportiva nelle zone rosse.

Articolo 1, comma 9, lettera d (misure di carattere generale, valevole per l'intero territorio nazionale):


Articolo 3, comma 4, lettera a (valevole in zona rossa)


Articolo 3, comma 4, lettera e (valevole in zona rossa)


La parte evidenziata in grassetto dell'art.3, comma 4, lettera a vieta qualsiasi tipo di spostamento anche all'interno del territorio designato come zona rossa, perciò in linea teorica non si potrebbe fare attività motoria o sportiva perché non ci si potrebbe muovere di casa (letteralmente).
La parte sottolineata dell'art.3, comma 4, lettera e serve per estendere quanto detto sopra. Al fine di consentire l'attività motoria, è necessario (e qui basta un po' di logica per capirlo) NON APPLICARE il divieto di spostamento entro i territori all'attività motoria stessa (perchè altrimenti non potrei spostarmi nemmeno dentro il territorio, indipendentemente dal comune o meno), per questo motivo è necessario introdurre una nuova limitazione territoriale più specifica con la dicitura "in prossimità della propria abitazione".

E ora veniamo alla parte in grassetto dell'art.3, comma 4, lettera e. Se io applicassi il divieto di spostamento nei territori, non potrei consentire l'attività sportiva. Motivo per cui, al fine di consentire l'attività sportiva, è necessario NON APPLICARE il divieto di spostamento nei territori, regolando (se necessario) l'attività sportiva con una limitazione territoriale specifica. Ma tale limitazione, come evidente dal testo (e diversamente da quanto accade per l'attività motoria) non esiste.

Perciò non vedo come sia possibile sostenere che non ci si può spostare al di fuori del comune. Se posso spostarmi dentro il comune, allora cade da un punto di vista logico tutto il divieto dell'articolo 3, comma 4, lettera a, poichè lo spostamento dentro il comune è a tutti gli effetti uno spostamento dentro il territorio (dove per territorio intendo la porzione geografica sottoposta ad una catalogazione omogenea del rischio, per esempio Piemonte tutto zona rossa). Se cade il divieto dell'art.3, che cosa mi impedisce di spostarmi fuori dal mio comune? Nulla, eventualmente me lo impedirebbe una postilla analoga a quanto è stato messo per l'attività motoria. Ma per l'attività sportiva tale postilla non c'è, perciò (secondo me) tutto l'impianto logico della limitazione comunale non sta nè in cielo nè in terra.

aggiungo ancora: tutto si basa sul significato di spostamento dentro il territorio, se per spostamento dentro il territorio si intende cambiare comune allora il mio ragionamento non può stare in piedi...ma se per spostamento dentro il territorio si intende anche dentro il comune (per esempio dal centro del paese ad una frazione in zona periferica) allora tutto il discorso della limitazione comunale non regge.
A quello che giustamente dici tu, devi aggiungere quanto citato dalla circolare del ministero dell' interno.
Ovvero, alla voce "mobilità, attività motoria e sportiva" si legge:
Analogamente a quanto precisato per i territori in area arancione, anche per quelli in area rossa le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3
 

WattTheHell

Scalatore
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
Visita sito
Bici
c'è
Volevo dire che non fermandoti

Devi considerare il punto 5 che dice che tutte le norme della zona Arancio si applicano anche alla zona Rossa. Leggi poi la parte dell arancio articolo 2 cosa deduci? Che non si può uscire dal comune e nessuna deroga per lo sport è concessa. Ora il legame tra Arancio eRosaa non è così evidente. Ma a me pare chiaro che in zona Arancio non puoi uscire dal. Comune. Avrebbe senso poter uscire da comune in zona Rossa e non in zona Arancio?

Al fondo dell'art.3 c'è scritto:
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Tradotto: le misure per le zone arancioni e gialle valgono anche per le zone rosse, a meno che su specifici punti le zone rosse abbiano misure più restrittive.

E qui casca l'asino secondo me. Per le zone arancioni si vieta lo spostamento in entrata e uscita dai territori (ovvero la intera zona arancione), nonché lo spostamento tra comuni diversi. Per le zone rosse c'è un provvedimento più restrittivo, non si citano i comuni ma si vieta direttamente qualsiasi tipo di spostamento dentro il territorio, perciò anche dentro il medesimo comune. Quindi:
  • zona rossa: divieto spostamento dentro il territorio = qualsiasi spostamento, anche dentro il comune
  • zona arancio: divieto spostamento tra comuni diversi (limitazione più lasca rispetto a quella dello spostamento generico dentro il territorio)
Risultato: per le zone rosse è stato necessario inserire un paragrafo specifico per l'attività motoria e quella sportiva. Si è deciso di mantenere comunque una limitazione territoriale per quella motoria ma non inserire nessuna limitazione territoriale per quella sportiva (perché lo spostamento dentro il comune è uno spostamento dentro il territorio). Se così non fosse, l'attività sportiva in zona rossa sarebbe in diretta contraddizione con il divieto generico di qualsiasi spostamento dentro il territorio in zona rossa, poiché se io pratico attività sportiva dentro il mio comune sto comunque realizzando uno spostamento dentro il territorio (nell'accezione più restrittiva).

A questo punto potresti ribattere: beh ma se allora in zona rossa si consente lo spostamento dentro il territorio, si scalerà in automatico sulla limitazione successiva (meno restrittiva) che è quella vigente in zona arancione. Se così fosse, perché non l'hanno scritto in maniera esplicita come fatto per l'attività motoria?
 
Ultima modifica:

Paolofog

Novellino
28 Marzo 2016
58
9
Visita sito
Bici
Cube gtc sl 2015
Perchè che senso avrebbe invece lasciarti circolare in solitaria nel comune mentre fuori dai confini del tuo comune no ?
La diffusione sarebbe minore se incontro 3 persone del mio paesello che 100 persone di tutta la provincia. Cmq io non faccio questioni sul fatto che sia giusto o meno cerco solo di capire se potrebbero sanzionarmi
 
  • Mi piace
Reactions: bach7

golance

via col vento
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
Visita sito
Bici
cannnnnondale
Io vorrei provare a riepilogare quel che è scritto nel DPCM riguardo l'attività sportiva nelle zone rosse.

Articolo 1, comma 9, lettera d (misure di carattere generale, valevole per l'intero territorio nazionale):


Articolo 3, comma 4, lettera a (valevole in zona rossa)


Articolo 3, comma 4, lettera e (valevole in zona rossa)


La parte evidenziata in grassetto dell'art.3, comma 4, lettera a vieta qualsiasi tipo di spostamento anche all'interno del territorio designato come zona rossa, perciò in linea teorica non si potrebbe fare attività motoria o sportiva perché non ci si potrebbe muovere di casa (letteralmente).
La parte sottolineata dell'art.3, comma 4, lettera e serve per estendere quanto detto sopra. Al fine di consentire l'attività motoria, è necessario (e qui basta un po' di logica per capirlo) NON APPLICARE il divieto di spostamento entro i territori all'attività motoria stessa (perchè altrimenti non potrei spostarmi nemmeno dentro il territorio, indipendentemente dal comune o meno), per questo motivo è necessario introdurre una nuova limitazione territoriale più specifica con la dicitura "in prossimità della propria abitazione".

E ora veniamo alla parte in grassetto dell'art.3, comma 4, lettera e. Se io applicassi il divieto di spostamento nei territori, non potrei consentire l'attività sportiva. Motivo per cui, al fine di consentire l'attività sportiva, è necessario NON APPLICARE il divieto di spostamento nei territori, regolando (se necessario) l'attività sportiva con una limitazione territoriale specifica. Ma tale limitazione, come evidente dal testo (e diversamente da quanto accade per l'attività motoria) non esiste.

Perciò non vedo come sia possibile sostenere che non ci si può spostare al di fuori del comune. Se posso spostarmi dentro il comune, allora cade da un punto di vista logico tutto il divieto dell'articolo 3, comma 4, lettera a, poichè lo spostamento dentro il comune è a tutti gli effetti uno spostamento dentro il territorio (dove per territorio intendo la porzione geografica sottoposta ad una catalogazione omogenea del rischio, per esempio Piemonte tutto zona rossa). Se cade il divieto dell'art.3, che cosa mi impedisce di spostarmi fuori dal mio comune? Nulla, eventualmente me lo impedirebbe una postilla analoga a quanto è stato messo per l'attività motoria. Ma per l'attività sportiva tale postilla non c'è, perciò (secondo me) tutto l'impianto logico della limitazione comunale non sta nè in cielo nè in terra.

aggiungo ancora: tutto si basa sul significato di spostamento dentro il territorio, se per spostamento dentro il territorio si intende cambiare comune allora il mio ragionamento non può stare in piedi...ma se per spostamento dentro il territorio si intende anche dentro il comune (per esempio dal centro del paese ad una frazione in zona periferica) allora tutto il discorso della limitazione comunale non regge.
è esattemente quello che ho scritto con diversi giri di parole almeno 3 volte negli ultimi giorni..magari a te danno retta i "negazionisti della libertà".
 

bach7

Velocista
10 Gennaio 2011
5.733
4.324
Visita sito
Bici
Pinifarina
Io vorrei provare a riepilogare quel che è scritto nel DPCM riguardo l'attività sportiva nelle zone rosse.

Articolo 1, comma 9, lettera d (misure di carattere generale, valevole per l'intero territorio nazionale):


Articolo 3, comma 4, lettera a (valevole in zona rossa)


Articolo 3, comma 4, lettera e (valevole in zona rossa)


La parte evidenziata in grassetto dell'art.3, comma 4, lettera a vieta qualsiasi tipo di spostamento anche all'interno del territorio designato come zona rossa, perciò in linea teorica non si potrebbe fare attività motoria o sportiva perché non ci si potrebbe muovere di casa (letteralmente).
La parte sottolineata dell'art.3, comma 4, lettera e serve per estendere quanto detto sopra. Al fine di consentire l'attività motoria, è necessario (e qui basta un po' di logica per capirlo) NON APPLICARE il divieto di spostamento entro i territori all'attività motoria stessa (perchè altrimenti non potrei spostarmi nemmeno dentro il territorio, indipendentemente dal comune o meno), per questo motivo è necessario introdurre una nuova limitazione territoriale più specifica con la dicitura "in prossimità della propria abitazione".

E ora veniamo alla parte in grassetto dell'art.3, comma 4, lettera e. Se io applicassi il divieto di spostamento nei territori, non potrei consentire l'attività sportiva. Motivo per cui, al fine di consentire l'attività sportiva, è necessario NON APPLICARE il divieto di spostamento nei territori, regolando (se necessario) l'attività sportiva con una limitazione territoriale specifica. Ma tale limitazione, come evidente dal testo (e diversamente da quanto accade per l'attività motoria) non esiste.

Perciò non vedo come sia possibile sostenere che non ci si può spostare al di fuori del comune. Se posso spostarmi dentro il comune, allora cade da un punto di vista logico tutto il divieto dell'articolo 3, comma 4, lettera a, poichè lo spostamento dentro il comune è a tutti gli effetti uno spostamento dentro il territorio (dove per territorio intendo la porzione geografica sottoposta ad una catalogazione omogenea del rischio, per esempio Piemonte tutto zona rossa). Se cade il divieto dell'art.3, che cosa mi impedisce di spostarmi fuori dal mio comune? Nulla, eventualmente me lo impedirebbe una postilla analoga a quanto è stato messo per l'attività motoria. Ma per l'attività sportiva tale postilla non c'è, perciò (secondo me) tutto l'impianto logico della limitazione comunale non sta nè in cielo nè in terra.

aggiungo ancora: tutto si basa sul significato di spostamento dentro il territorio, se per spostamento dentro il territorio si intende cambiare comune allora il mio ragionamento non può stare in piedi...ma se per spostamento dentro il territorio si intende anche dentro il comune (per esempio dal centro del paese ad una frazione in zona periferica) allora tutto il discorso della limitazione comunale non regge.
puoi aggiungere al tuo post quanto previsto nella zona arancione?
 

jacknipper

Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.968
13.821
Visita sito
Bici
Colnago per la strada & Kona per il fango
Nella zona Arancio c'è il limite comunale e nessuna deroga è consentita per lo sport. Prova a leggere. Probabilmente questo limite vale anche per la Rossa che eredita la norma come indicato nell articolo 3. Anche se non ne sono sicuro. Ma. Se non fosse così avrebbe senso limite comunale nella Arancio e non nella Rossa?
Il DPCM per le zone arancioni riprende ciò che è definito per quelle gialle imponendo ulteriori restrizioni non inerenti all'attività sportiva.
Perciò non viene specificato nulla come per la zona rossa.
Qui sul sito del ministero dello sport spiega bene il concetto http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-5-novembre-2020/

Arancio
Per quanto concerne le aree caratterizzate da elevata gravità (cd “zone arancioni”) l’art. 2 non contiene, in materia di sport, disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto dall’art. 1

Rosse
Per quanto concerne le aree caratterizzate invece da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, fermo restando il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, l’art. 3 dispone in materia di sport che:
....
resta consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
 
  • Mi piace
Reactions: bach7 and golance

Paolore

via col vento
13 Luglio 2012
2.009
1.933
59
albinea
Visita sito
Bici
Nevi titanio
Nella zona Arancio c'è il limite comunale e nessuna deroga è consentita per lo sport. Prova a leggere. Probabilmente questo limite vale anche per la Rossa che eredita la norma come indicato nell articolo 3. Anche se non ne sono sicuro. Ma. Se non fosse così avrebbe senso limite comunale nella Arancio e non nella Rossa?
La differenza sta tra possibilità di sport con distanziamento (quindi anche non in solitaria) nella zona arancio e sport solo individuale nella rossa.
 

Paolofog

Novellino
28 Marzo 2016
58
9
Visita sito
Bici
Cube gtc sl 2015
Al fondo dell'art.3 c'è scritto:

Tradotto: le misure per le zone arancioni e gialle valgono anche per le zone rosse, a meno che su specifici punti le zone rosse abbiano misure più restrittive.

E qui casca l'asino secondo me. Per le zone arancioni si vieta lo spostamento in entrata e uscita dai territori (ovvero la intera zona arancione), nonché lo spostamento tra comuni diversi. Per le zone rosse c'è un provvedimento più restrittivo, non si citano i comuni ma si vieta direttamente qualsiasi tipo di spostamento dentro il territorio, perciò anche dentro il medesimo comune. Quindi:
  • zona rossa: divieto spostamento dentro il territorio = qualsiasi spostamento, anche dentro il comune
  • zona arancio: divieto spostamento tra comuni diversi (limitazione più lasca rispetto a quella dello spostamento generico dentro il territorio)
Risultato: per le zone rosse è stato necessario inserire un paragrafo specifico per l'attività motoria e quella sportiva. Si è deciso di mantenere comunque una limitazione territoriale per quella motoria ma non inserire nessuna limitazione territoriale per quella sportiva (perché lo spostamento dentro il comune è uno spostamento dentro il territorio).
OK quindi per te il legislatore ha sbagliato e permette in zona Rossa il ciclismo e in zona Arancio no. Giusto? Ho capito bene?
 

golance

via col vento
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
Visita sito
Bici
cannnnnondale
Nella zona Arancio c'è il limite comunale e nessuna deroga è consentita per lo sport. Prova a leggere. Probabilmente questo limite vale anche per la Rossa che eredita la norma come indicato nell articolo 3. Anche se non ne sono sicuro. Ma. Se non fosse così avrebbe senso limite comunale nella Arancio e non nella Rossa?
puoi gentilmente linkarmi il punto in cui viene espresso il limite comunale (non territorio ma comune) e in cui viene espresso che non vi è nessuna deroga per l'attività sportiva?
 

bach7

Velocista
10 Gennaio 2011
5.733
4.324
Visita sito
Bici
Pinifarina
Perchè che senso avrebbe invece lasciarti circolare in solitaria nel comune mentre fuori dai confini del tuo comune no ?
le motivazioni che stanno dietro al dpcm mi sembrano fuori discussione : controllo della diffusione del virus, maggior semplicità nel ricostruire la catena dei contatti, limitare eventualmente i territori da chiudere.

il limitare degli spostamenti non serve solo a limitare l'eventuale diffusione del virus, ma anche nel ridurre i possibili casi di contatto, e nel semplificare la loro individuazione. e nella peggiore delle situazioni si interviene solo su quel comune.

quanti oggi hanno preso un caffè da asporto durante il loro giro in bici? quanti hanno preso l'acqua ad una fontanella?
 

Paolofog

Novellino
28 Marzo 2016
58
9
Visita sito
Bici
Cube gtc sl 2015
La differenza sta tra possibilità di sport con distanziamento (quindi anche non in solitaria) nella zona arancio e sport solo individuale nella rossa.
Non ho capito. Io leggo per la Arancio vietato ogni spostamento al di fuori del.Comune. Non vedo una parte che dice che si può uscire per lo sport in deroga a questo divieto universale
 
  • Mi piace
Reactions: GiaMatteoImpera

Paolore

via col vento
13 Luglio 2012
2.009
1.933
59
albinea
Visita sito
Bici
Nevi titanio
La diffusione sarebbe minore se incontro 3 persone del mio paesello che 100 persone di tutta la provincia. Cmq io non faccio questioni sul fatto che sia giusto o meno cerco solo di capire se potrebbero sanzionarmi
Se giri in solitaria.....non incontri nessuno. È vincolante in zona rossa.
OK quindi per te il legislatore ha sbagliato e permette in zona Rossa il ciclismo e in zona Arancio no. Giusto? Ho capito bene?
No. Vale sempre quello che cita la circolare....
Analogamente a quanto precisato per i territori in area arancione, anche per quelli in area rossa le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3
 

Paolofog

Novellino
28 Marzo 2016
58
9
Visita sito
Bici
Cube gtc sl 2015
puoi gentilmente linkarmi il punto in cui viene espresso il limite comunale (non territorio ma comune) e in cui viene espresso che non vi è nessuna deroga per l'attività sportiva?
La deroga se esiste deve essere scritta altrimenti vale questo che riporto se tu la trovi dimmi dove è (senza polemica se la. Trovi è utile anche per mel
Articolo 2 b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune;
 

WattTheHell

Scalatore
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
Visita sito
Bici
c'è
OK quindi per te il legislatore ha sbagliato e permette in zona Rossa il ciclismo e in zona Arancio no. Giusto? Ho capito bene?

No, per me il legislatore non ha sbagliato, siamo noi che ci facciamo pippe mentali assurde. In zona arancio l'attività sportiva è consentita e secondo me il limite comunale non si applica. Però su questo punto ci sono informazioni contraddittorie perché qui dice che il limite comunale in zona arancio c'è (http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-misure-per-lo-sport-nelle-tre-aree-di-rischio/) e qui invece non cita alcun limite comunale se clicchi su una regione arancio e vai alla FAQ "posso usare la bicicletta" in sezione spostamenti (http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone)

Quindi bisognerebbe capire se questo benedetto limite comunale in zona arancio c'è o meno. Perchè se non c'è, allora non c'è nemmeno in zona rossa (poichè per la zona rossa i comuni non sono citati, si parla di qualsiasi spostamento dentro il territorio cioè anche dentro il comune). Se c'è il limite comunale in zona arancio, allora va da sè che si applica anche in zona rossa.
 
  • Mi piace
Reactions: bach7

golance

via col vento
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
Visita sito
Bici
cannnnnondale
Non ho capito. Io leggo per la Arancio vietato ogni spostamento al di fuori del.Comune. Non vedo una parte che dice che si può uscire per lo sport in deroga a questo divieto universale
ci riprovo con tutto me stesso a comprendere dove possa stare l'inghippo. penso di esserci stavolta:
dunque: viene espresso solo alla fine delle limitazioni della zona rossa (dopo che sono state espresse in ordine quelle della gialla e dell'arancione) quanto segue: Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

RESTA CONSENTITO
RESTA CONSENTITO
RESTA CONSENTITO
RESTA CONSENTITO
RESTA CONSENTITO

significa che lo era già anche nelle zone elencate in precedenza ovvero la gialla e l'arancione.
è più chiaro ora??
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.