NOVE COLLI 2020

BoldtreK

Pignone
8 Agosto 2008
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Scandiano
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Bici
Bianchina
Lasciali sognare, non tutti hanno ben chiaro la situazione Italiana.

Sono ancora convinti che il 25 Marzo, ops è passato. Allora per il 3 Aprile, no anche per questa data è saltata, adesso si parla del 18 Aprile.

Stanno rinviando a botte di 15 giorni quando ci avviciniamo alla scadenza.
Ciao. Un conto è la situazione italiana, prima si risolve, prima possiamo tornare a pedalare su strada (Giugno?Luglio?). Un conto è la situazione mondiale (perché alla 9colli partecipano da tutto il mondo). Quindi, un conto è sperare di poter tornare a pedalare, un altro è quello di fare questo tipo di manifestazioni. Spesso si sovrappongono le due cose: probabilmente, a tutti importa di più poter tornare a pedalare che partecipare ad una manifestazione sportiva (pro a parte).
 

puma75

Velocista
28 Dicembre 2009
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lontano
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un mulo
Ragazzi forse ancora non vi rendete conto di quello che sta succedendo in Italia, mentalizzate che ormai la stagione sportiva del 2020 è saltata
gliela faccio presente allora la situazione perché tutti quelli che scrivono e pensano alla GF magari non hanno un familiare CoVid positivo.
sabato 14/3: inizio febbre 37.8 senza sintomi di tosse ecc..
15-16/3 febbre a 38.5-38.7 ancora senza sintomi
17-20/3 febbre a 39.2-39.7 ancora senza sintomi
sab 21 al PS per lastre che non vedono niente e dom 22 dimesso con tampone positivo
lun 23 febbre 39.7 con svenimenti
mar 24 portato di urgenza al PS perché saturazione bassissima, notizia: NON PUO' ESSE INTUBATO ( perché a seconda di come prende non tutti possono essere intubati… questo non lo dicono alla TV ) , quindi ossigeno, terapia antivirale e speriamo bene.
mer 25 peggioramenti
giov 26 , sospesa cura antivirale, paziente in terapia compassionevole
ven 27, ( cartella clinica letta da mia moglie che è una dott.ssa dell'ospedale ) paziente risulta sofferente, aumento dose morfina
sab28 e oggi: nessuna novità
Pensate che la moglie e figliolo non riescono a parlare telefonicamente con il reparto da venerdì… lei in quarantena e figliolo con famiglia idem. L'attesa della telefonata è per sentirsi dire " signora, suo marito è morto"

Ora facciamo 2 calcoli: quanti sono gli iscritti alla 9 colli? la percentuale di morti in italia e dividetela per 2 tanto per non conteggiarla a pieno.
Siamo a circa 600 persone che potrebbero avere un familiare deceduto… questi avranno tanta voglia di partecipare? Ma solo per rispetto non andrebbe fatta!

cmq.. dopo che verrà ridata la "via", pensate che la normalità sia la normalità di prima? lo spero… ma ho molti dubbi. E sicuramente calcoleranno anche questo, che tutti aspettano il via libera per tornare alla vita di prima con cene, raduni ecc... ed è per questo che slitterà ancora..

aggiornamento dall'ospedale arrivato alle 17:45... ha finito di soffrire.
 
Ultima modifica:

Soccio

Maglia Amarillo
13 Gennaio 2005
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Anywhere (Earth planet)
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Colnago C60
gliela faccio presente allora la situazione perché tutti quelli che scrivono e pensano alla GF magari non hanno un familiare CoVid positivo.
sabato 14/3: inizio febbre 37.8 senza sintomi di tosse ecc..
15-16/3 febbre a 38.5-38.7 ancora senza sintomi
17-20/3 febbre a 39.2-39.7 ancora senza sintomi
sab 21 al PS per lastre che non vedono niente e dom 22 dimesso con tampone positivo
lun 23 febbre 39.7 con svenimenti
mar 24 portato di urgenza al PS perché saturazione bassissima, notizia: NON PUO' ESSE INTUBATO ( perché a seconda di come prende non tutti possono essere intubati… questo non lo dicono alla TV ) , quindi ossigeno, terapia antivirale e speriamo bene.
mer 25 peggioramenti
giov 26 , sospesa cura antivirale, paziente in terapia compassionevole
ven 27, ( cartella clinica letta da mia moglie che è una dott.ssa dell'ospedale ) paziente risulta sofferente, aumento dose morfina
sab28 e oggi: nessuna novità
Pensate che la moglie e figliolo non riescono a parlare telefonicamente con il reparto da venerdì… lei in quarantena e figliolo con famiglia idem. L'attesa della telefonata è per sentirsi dire " signora, suo marito è morto"

Ora facciamo 2 calcoli: quanti sono gli iscritti alla 9 colli? la percentuale di morti in italia e dividetela per 2 tanto per non conteggiarla a pieno.
Siamo a circa 600 persone che potrebbero avere un familiare deceduto… questi avranno tanta voglia di partecipare? Ma solo per rispetto non andrebbe fatta!

cmq.. dopo che verrà ridata la "via", pensate che la normalità sia la normalità di prima? lo spero… ma ho molti dubbi. E sicuramente calcoleranno anche questo, che tutti aspettano il via libera per tornare alla vita di prima con cene, raduni ecc... ed è per questo che slitterà ancora..

aggiornamento dall'ospedale arrivato alle 17:45... ha finito di soffrire.
Era di Rosignano?
 
13 Novembre 2017
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trek
Premesso
se hanno concesso 9 settimane di cassa integrazione la vedo dura che si riapra prima della metà di maggio
detto questo per tranquillizzare chi ha pagato le varie GF vi allego l'articolo del 25032020 di Alessandro Carlesimo apparso su Euroconference:

Il D.L. 18/2020 pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale, tra le altre misure di misure di contenimento degli effetti legati alla diffusione epidemica del Covid-19, prevede dei rimedi per la gestione di determinati rapporti contrattuali nei quali non risulta più possibile procedere all’adempimento della prestazione.

Come è facile intuire, gli scenari attuali e prospettici renderanno oggettivamente difficoltosa l’esecuzione completa di svariati negozi, sollevando non pochi problemi laddove il sinallagma contrattuale non si sia ancora verificato o, per meglio dire, quando una delle due parti abbia adempiuto alle proprie obbligazioni e sia ancora in attesa della controprestazione cui ha diritto. In tal caso, un contraente si trova in una posizione di credito nei confronti dell’altra ed esige un’apposita tutela al fine di non vedere pregiudicati i propri interessi patrimoniali.

La disciplina generale dei contratti mette a disposizione degli operatori vari strumenti giuridici atti a governare ipotesi simili. Questi, talvolta, possono anche essere previsti ex ante ed operare senza che sia necessaria una apposita pronuncia giudiziale (si pensi, ad esempio, all’eventualità che nel contratto sia stata inserita una clausola risolutiva espressa).

In linea di principio, in circostanze calamitose entra in gioco l’articolo 1463 cod. civ., in forza del quale i contratti a prestazioni corrispettive non più eseguibili a causa di una sopravvenuta impossibilità, si risolvono ipso iure e la parte liberata dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione deve restituire quella che abbia già ricevuto.

La situazione contingente, a ben vedere, integra tutti i presupposti elaborati a livello giurisprudenziale affinché possa configurarsi la risoluzione di diritto per sopravvenuta impossibilità: l’impedimento è infatti oggettivo, definitivo, improvviso e imprevedibile (Corte di Cassazione, sentenza n. 20811/2014).

Su questa falsariga muovono le recenti previsioni legislative trasfuse nel Decreto Cura Italia. Ad esempio, l’articolo 88, comma 2, dedica una specifica menzione ai contratti di acquisto di biglietti per la partecipazione agli eventi che sono stati oggetto di sospensione su tutto il territorio ad opera del D.P.C.M. 08.03.2020, nonché ai titoli di accesso a musei e agli altri luoghi della cultura.

Più in dettaglio, la norma prevede che ricorra “la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”.

Più precisamente, in pendenza delle misure restrittive vige l’impossibilità assoluta di adempimento e si prescrive, a fronte di ciò, l’obbligo per il venditore di emettere un voucher di importo corrispondente al titolo acquistato.

Il perimetro di applicazione della norma citata è piuttosto ampio e ricomprende manifestazioni di vario genere, indipendentemente dal luogo in cui si tengono (suolo pubblico o privato), ivi compresi i biglietti di accesso ai luoghi della cultura diversi dai musei, quali aree archeologiche, biblioteche, archivi, parchi archeologici e complessi monumentali.

Il contratto stipulato tra venditore e acquirente viene quindi a cessare.

Tecnicamente il Decreto individua nel caso descritto una particolare attuazione dell’articolo 1463 cod. civ., annoverando tra le cause di forza maggiore anche le recenti restrizioni governative volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla disciplina ordinaria, la cui applicazione determinerebbe direttamente il rimborso del corrispettivo percepito dal cedente, in questo caso si fa luogo alla ripetizione mediante l’attribuzione di un buono per l’acquisto di una prestazione di valore equivalente (ciò anche al fine di non aggravare la delicata situazione finanziaria degli operatori del settore).

In base alla novella, il titolare del biglietto deve attivarsi per ricevere il voucher presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, apposita istanza di rimborso al venditore ed allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, provvede al rilascio del voucher. L’articolo 88 prevede altresì che il titolo sostitutivo possa essere utilizzato entro un anno dall’emissione.

Analoga sorte è stata prevista per i contratti di soggiorno e di viaggio. L’articolo 88, comma 1, D.L. 18/2020 e l’articolo 28 D.L. 9/2020 prevedono la risoluzione di questi contratti a seguito delle conseguenze (amministrative, organizzative o sanitarie) derivanti dal perdurare della pandemia ed il contestuale obbligo di rimborso del biglietto o di emissione un voucher di ugual valore utilizzabile entro un anno dall’emissione.

Si ritiene che la soluzione prescritta dal legislatore nelle due tipologie di negozi possa rappresentare la naturale evoluzione di molteplici fattispecie contrattuali parzialmente eseguite.

Ovviamente, resta fermo che, in alcuni casi potrebbe essere preferibile ricondurre le fattispecie nell’alveo delle ipotesi di impossibilità temporanea (ammessa all’articolo 1256 cod. civ.), nel qual caso l’esecuzione del contratto è sospesa senza che il ritardo possa essere in alcun modo imputato alla condotta dell’obbligato.
 

Glaudio

Pignone
14 Gennaio 2016
210
143
Milano
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Bici
bianchi sempre pro
Premesso
se hanno concesso 9 settimane di cassa integrazione la vedo dura che si riapra prima della metà di maggio
detto questo per tranquillizzare chi ha pagato le varie GF vi allego l'articolo del 25032020 di Alessandro Carlesimo apparso su Euroconference:

Il D.L. 18/2020 pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale, tra le altre misure di misure di contenimento degli effetti legati alla diffusione epidemica del Covid-19, prevede dei rimedi per la gestione di determinati rapporti contrattuali nei quali non risulta più possibile procedere all’adempimento della prestazione.

Come è facile intuire, gli scenari attuali e prospettici renderanno oggettivamente difficoltosa l’esecuzione completa di svariati negozi, sollevando non pochi problemi laddove il sinallagma contrattuale non si sia ancora verificato o, per meglio dire, quando una delle due parti abbia adempiuto alle proprie obbligazioni e sia ancora in attesa della controprestazione cui ha diritto. In tal caso, un contraente si trova in una posizione di credito nei confronti dell’altra ed esige un’apposita tutela al fine di non vedere pregiudicati i propri interessi patrimoniali.

La disciplina generale dei contratti mette a disposizione degli operatori vari strumenti giuridici atti a governare ipotesi simili. Questi, talvolta, possono anche essere previsti ex ante ed operare senza che sia necessaria una apposita pronuncia giudiziale (si pensi, ad esempio, all’eventualità che nel contratto sia stata inserita una clausola risolutiva espressa).

In linea di principio, in circostanze calamitose entra in gioco l’articolo 1463 cod. civ., in forza del quale i contratti a prestazioni corrispettive non più eseguibili a causa di una sopravvenuta impossibilità, si risolvono ipso iure e la parte liberata dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione deve restituire quella che abbia già ricevuto.

La situazione contingente, a ben vedere, integra tutti i presupposti elaborati a livello giurisprudenziale affinché possa configurarsi la risoluzione di diritto per sopravvenuta impossibilità: l’impedimento è infatti oggettivo, definitivo, improvviso e imprevedibile (Corte di Cassazione, sentenza n. 20811/2014).

Su questa falsariga muovono le recenti previsioni legislative trasfuse nel Decreto Cura Italia. Ad esempio, l’articolo 88, comma 2, dedica una specifica menzione ai contratti di acquisto di biglietti per la partecipazione agli eventi che sono stati oggetto di sospensione su tutto il territorio ad opera del D.P.C.M. 08.03.2020, nonché ai titoli di accesso a musei e agli altri luoghi della cultura.

Più in dettaglio, la norma prevede che ricorra “la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”.

Più precisamente, in pendenza delle misure restrittive vige l’impossibilità assoluta di adempimento e si prescrive, a fronte di ciò, l’obbligo per il venditore di emettere un voucher di importo corrispondente al titolo acquistato.

Il perimetro di applicazione della norma citata è piuttosto ampio e ricomprende manifestazioni di vario genere, indipendentemente dal luogo in cui si tengono (suolo pubblico o privato), ivi compresi i biglietti di accesso ai luoghi della cultura diversi dai musei, quali aree archeologiche, biblioteche, archivi, parchi archeologici e complessi monumentali.

Il contratto stipulato tra venditore e acquirente viene quindi a cessare.

Tecnicamente il Decreto individua nel caso descritto una particolare attuazione dell’articolo 1463 cod. civ., annoverando tra le cause di forza maggiore anche le recenti restrizioni governative volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla disciplina ordinaria, la cui applicazione determinerebbe direttamente il rimborso del corrispettivo percepito dal cedente, in questo caso si fa luogo alla ripetizione mediante l’attribuzione di un buono per l’acquisto di una prestazione di valore equivalente (ciò anche al fine di non aggravare la delicata situazione finanziaria degli operatori del settore).

In base alla novella, il titolare del biglietto deve attivarsi per ricevere il voucher presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, apposita istanza di rimborso al venditore ed allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, provvede al rilascio del voucher. L’articolo 88 prevede altresì che il titolo sostitutivo possa essere utilizzato entro un anno dall’emissione.

Analoga sorte è stata prevista per i contratti di soggiorno e di viaggio. L’articolo 88, comma 1, D.L. 18/2020 e l’articolo 28 D.L. 9/2020 prevedono la risoluzione di questi contratti a seguito delle conseguenze (amministrative, organizzative o sanitarie) derivanti dal perdurare della pandemia ed il contestuale obbligo di rimborso del biglietto o di emissione un voucher di ugual valore utilizzabile entro un anno dall’emissione.

Si ritiene che la soluzione prescritta dal legislatore nelle due tipologie di negozi possa rappresentare la naturale evoluzione di molteplici fattispecie contrattuali parzialmente eseguite.

Ovviamente, resta fermo che, in alcuni casi potrebbe essere preferibile ricondurre le fattispecie nell’alveo delle ipotesi di impossibilità temporanea (ammessa all’articolo 1256 cod. civ.), nel qual caso l’esecuzione del contratto è sospesa senza che il ritardo possa essere in alcun modo imputato alla condotta dell’obbligato.

Riassumendo....Quindi la soluzione è un voucher?
Fosse così e fosse spendibile per l'edizione successiva, ok
 

3andrea

Apprendista Cronoman
28 Aprile 2008
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Bici
F12
Piacerebbe molto anche a Me, e xchè no, magari x il weekend di OgniSanti, sperando nel bel tempo ovviamente.

mah, non saprei...
a novembre hai 5 ore di luce in meno rispetto a maggio, bisognerebbe quantomento rendere il cancello molto piu severo al bivio, scoraggiando, di fatto, molta gente... e poi che tristezza sarebbe il pasta party con il buio fuori ?
a