Premetto che non ho letto il testo degli articoli ma solo vari commenti, in ogni caso le interpretazioni sono molteplici, evidentemente il burocratese ha colpito ancora.
Sarebbe comunque importante capire se realmente c'è l'obbligo ad avere i dispositivi SEMPRE, anche se devono essere funzionanti solo in caso di scarsa visibilità.
L'obbligo di avere i dispositivi c'è sempre stato ma non è mai stato fatto rispettare.
Questo è quanto disponeva l'articolo 68 quando fu promulgato nel 1992:
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche' ...
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
Quindi le luci devono esserci. L'equivoco nasce dal comma 2 (ma come vediamo poi l'equivoco si "sgonfia")
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
L'art 152 recitava quello che sappiamo, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba, in galleria, nebbia, etc.
La dizione "presenti e funzionanti" ha spinto molti a pensare che fuori da quelle situazioni non ci fosse l'obbligo di avere luci e catarifrangenti. Ma il comma 4 chiarisce la faccenda:
4. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
"Chiunque circola", senza alcuna altra specifica, per cui la multa è prevista per la mancanza pura e semplice dei "dispositivi di segnalazione visiva", per cui di fatto sono obbligatori.
Ripeto, questa è la formulazione originaria del Codice della Strada.
Le differenze con oggi sono sostanzialmente due.
L'articolo 152 (che stabilisce quando vanno usate le luci) fu modificato nel 2010 per introdurre l'obbligo delle luci accese di giorno fuori dai centri urbani per i veicoli a motore. Inspiegabilmente nessuno si accorse che così facendo non risultava più alcuna prescrizione sull'uso delle luci per i veicoli non a motore, tra cui le biciclette, che facevano riferimento proprio a questo articolo.
Questo errore è stato sanato inserendo (impropriamente) una norma di utilizzo all' interno di una norma descrittiva, l'articolo 68 appunto, cambiando a dizione da "presenti e funzionanti" a "funzionanti" ed aggiungendo tutta la manfrina sulle ore e sulla nebbia.
EDIT: per chi fosse interessato, per reperire i testi delle leggi ad una specifica data potete usare il portale Normattiva (
https://www.normattiva.it/), ci trovate tutta la legislazione italiana non solo così come fu promulgata e com'è oggi ma anche ad una data specifica (c.d. multivigenza).