Quando leggi un testo normativo devi tenere presente un particolare tipo di interpretazione, ossia quella definita "sistematica". Una disposizione, infatti, non vive isolata, ma si coordina con altre della stessa materia, si spera senza che si creino antinomie, cioè contrasti.
Nel caso di specie il concetto è il medesimo: hai una norma che si occupa di una determina questione senza affrontare e ripetere alcuni punti richiamati dalle norme più generali, che quindi non trovano alcuna limitazione e, conseguentemente, vanno applicate. La mancata indicazione di limiti geografici, infatti, non vuol dire che questi non contano, salvo che dal testo non si possa dedurre proprio tale volontà legislativa.
Le disposizioni che si applicano sul tema oggetto della domanda sono contenute nel DPCM, richiamato dall'ultimo DL per quanto non direttamente disciplinato.
L'art. 1, comma 10, lett. d) sancisce che: "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti". Questa norma, dedicata alla "zona gialla", si applica anche per la "zona arancione" di cui all'art. 2 DPCM del 3 dicembre, mentre, per la zona rossa, l'art. 3, comma 4, lett. e) specifica che: "è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale".
Queste due disposizioni vanno coordinate con i nuovi limiti di cui al DL del 18 dicembre 2020, n. 172 che prevede l'applicazione delle disposizioni del DPCM di cui all'art. 3 in tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, con eccezione dei giorni dal 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio in cui si applicano viceversa le norme di cui all'art. 2 del DPCM con le due eccezioni dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e agli spostamenti infra-regionali presso una abitazione privata (non quindi per attività motoria o sportiva).
Conseguentemente, ai sensi del DPCM, i limiti spazio-temporali durante i giorni di "zona rossa" sono quelli di cui all'art.1, comma 3 ("3. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute"), richiamato dall'art. 3, comma 5, nonché dall'art. 3, comma 4, lett. a) per il quale "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (ndr la zona rossa), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto". L'attività motoria, però, è solo nei pressi della propria abitazione, non anche quella sportiva.
Per le giornate di "zona arancione", invece, non sussiste il medesimo limite per l'attività motoria, fermo comunque quanto detto per i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 3 del DPCM, mentre, per quelli spaziali, vale quanto detto dall'art. 2, comma 4, lett. a), ossia che "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (ndr la zona arancione), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto".
In conclusione, dunque, per tutto il periodo di festività sino al 6 gennaio si può svolgere attività sportiva dentro al proprio comune, mentre quella motoria nei pressi dell'abitazione ad eccezione dei giorni 28, 29 e 30 dicembre, nonché 4 gennaio, in cui l'attività sportiva va mantenuta all'interno della propria regione mentre quella motoria non soffre il limite della vicinanza alla propria abitazione, tenuto conto comunque del coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. La corsa o la pedalata rientrano nel concetto di "attività sportiva individuale".